Lesione del vincolo fiduciario nella grande distribuzione (e nelle aziende in generale)

Quando il dipendente che ruba può essere licenziato
Cassazione, sez. lav., 19/11/2021, n.35581, da noi già esaminata in passato, è stata diffusa in rete dipingendola come una pronuncia che avrebbe sancito l’illegittimità del licenziamento di un dipendente sorpreso in un supermercato a consumare alcuni prodotti alimentari di cui si era appropriato. In realtà, come si è già detto, nel caso esaminato nella sentenza de quo il lavoratore aveva prelevato alcune bottiglie di birra, del cous cous ed un prodotto da forno, per un valore complessivo di circa 8 euro, consumandoli in loco. L’azienda, una importante realtà della GDO, aveva espressamente disposto, nelle norme disciplinari affisse in bacheca, il divieto di “consumare generi alimentari o bevande alcoliche” nonchè il divieto di “appropriazione di beni e merci aziendali anche se al mero fine del consumo personale sul luogo di lavoro”, sanzionandola evidentemente con il licenziamento. Nel caso di specie, inoltre, il lavoratore, nonostante la lunga anzianità di servizio, non aveva precedenti disciplinari.

La sentenza in questione non affronta direttamente il thema decidendum essendosi limitata a dichiarare inammissibile il ricorso, ritenendo che la valutazione in ordine alla effettiva lesione del vincolo fiduciario debba essere riservata al giudice di merito (primo grado e appello) purchè immune da vizi logici. La Cassazione si è quindi limitata a fissare alcuni principi generali statuendo che gli elementi da valutare ragionevolmente ai fini della sussistenza della giusta causa di recesso sono, per consolidata giurisprudenza, la gravità dei fatti addebitati, la portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, le circostanze in cui sono stati commessi, l’intensità dell’elemento intenzionale, assegnando rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all’assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (sul punto richiama come precedente, fra le più recenti, Cass. n. 17321 del 2020). La Corte si è limitata a rilevare che il ragionamento della Corte d’Appello di Bologna aveva fatto corretta applicazione di tali principi.

Può essere utile sottolineare che, in un’altra recente pronuncia, la Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento di un’altra corte territoriale che aveva attribuito rilevanza alla ripercussione sul rapporto di lavoro della condotta del prestatore ritenendola tale da porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica dell’atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti. In tale pronuncia era stata valutata la condotta di una lavoratrice di un supermercato che aveva prelevato due confezioni di caramelle al di fuori dell’orario di lavoro occultandole all’interno della borsa personale e di aver prelevato, nella stessa occasione, dal carrello della spesa due confezioni di biscotti, tagliato i punti della raccolta presenti nella confezione e aver collocato di nuovo i pacchetti nello scaffale riponendo i punti all’interno della propria borsa. In quel caso la Corte ha ritenuto irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario pur in assenza di precedenti disciplinari, attribuendo specifica rilevanza alla qualifica di cassiera (così Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ordinanza, 04/04/2018, n. 8194)

Un’altra pronuncia della Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore –  escludendo la giusta causa – sorpreso a consumare prodotti sul posto di lavoro (supermercato) attribuendo rilevanza al modico valore dei prodotti consumati ma soprattutto al fatto che l’azione fosse stata compiuta pubblicamente alla presenza degli altri colleghi di lavoro e non in modo occulto. (Cass., Sez. lavoro, 15/07/2016, n. 14575).

Altrettanto hanno ritenuto un paio di sentenze attribuendo rilevanza al fatto che la consumazione avesse riguardato sostanze alcooliche e che il lavoratore in questione si trovasse in una momentanea difficoltà psicologica e familiare (Cass. civ., Sez. lavoro, 20/01/2015, n. 854).

In conclusione, la possibilità di licenziare il dipendente sorpreso a consumare sul posto di lavoro prodotti aziendali deve ritenersi piuttosto remota specie quando i prodotti siano di scarso valore, il lavoratore non abbia precedenti disciplinari e comunque il suo comportamento non assuma caratteristiche tali da far dubitare sulla sua affidabilità e diligenza future.

Diverso, naturalmente, è il caso in cui il lavoratore si renda responsabile di una vero e proprio furto ai danni del datore di lavoro tentando di sottrarre prodotti senza pagarli. In tal caso la giurisprudenza è più severa e ritiene legittimo il licenziamento anche quando la sottrazione riguardi prodotti di esiguo valore (Cass., Sez. lavoro, 12/10/2017, n. 24014). Anche se non mancano pronunce che escludano il licenziamento quando il valore è proprio esiguo. Nel caso di specie trattavasi della sottrazione di alcune confezioni di lamette da barba da parte di dipendente immune da precedenti rilievi disciplinari e addetto a mansioni non fiduciarie in senso stretto (compiti generici di addetto al magazzino di un supermercato) (Cass. civ., Sez. lavoro, 15/02/2003, n. 2336).

Alla luce di tale situazione giurisprudenziale si consiglia di inserire nel codice disciplinare aziendale specifiche e severe disposizioni al riguardo; pare inoltre opportuno, alla luce della rilevanza che la giurisprudenza attribuisce all’elemento fiduciario, attribuire espressamente a tutti i dipendenti anche il compito di vigilanza antitaccheggio nel supermercato e quindi la custodia dei prodotti esposti alla pubblica fede. Ciò renderà più grave l’eventuale furto o comunque la sottrazione di tali prodotti in qualsiasi forma. In fondo il commesso di un supermercato non e solo un addetto vendite ma, attesa la grande quantità di merci ivi esistenti e esposte al rischio di taccheggio da parte dei clienti, è anche un addetto alla vigilanza contro tale fenomeno. Se gli si attribuisce espressamente tale veste, il suo comportamento scorretto assumerà una rilevanza e una gravità maggiori.

Fermo restando che la valutazione finale in ordine alla gravità dell’inadempimento e alla sussistenza della giusta causa resta riservata al giudice.

 
Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe 

Pin It on Pinterest