Alcune importanti novità in materia di sicurezza – lavoro

Nomina dei preposti, formazione e organismi paritetici
Il Decreto Legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito nella L. 215/2021 ha introdotto alcune novità importanti in materia di sicurezza-lavoro che ora stanno trovando riscontro nei primi interventi applicativi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ormai divenuto il principale punto di riferimento dell’attività di vigilanza, a seguito della generalizzazione delle sue competenze operata dal nuovo testo dell’art. 13 del D. Lgs. 81/2008 (come modificato dal medesimo D.L. 146/2021). Alcune di tali novità non sono state adeguatamente sottolineate dalla pubblicistica e si corre il rischio che le aziende le sottovalutino, mentre alcune di esse sono assistite da severe sanzioni e tutte rivestono una notevole rilevanza pratica.

Nomina formale dei preposti e rideterminazione dei loro compiti

Le prime importanti novità riguardano i preposti che ora devono essere formalmente individuati per iscritto.

La norma ha anche rideterminato i compiti dei Preposti. Queste le principali novità nel nuovo testo dell’art. 19:

– è stata modificata la lettera a) che ora così recita: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;

– è stato inoltre aggiunto il seguente compito: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

A titolo meramente esemplificativo e ferma la necessità di adeguarne il nostro testo alle caratteristiche della specifica realtà organizzativa, proponiamo un modello di nomina.

E’ il caso di sottolineare che la norma è già in vigore dal 22 ottobre 2021 e, in caso di ispezione, la mancanza della nomina sarà sanzionata penalmente con molta severità ai sensi dell’art. 55, V comma, let. d) del D. lgs.81/2008 (come modificato) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

In caso di appalto, l’appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare al committente il nominativo dei preposti nominati nell’ambito della sua organizzazione (art. 26, comma 8-bis, D. Lgs. 81/2008). L’omissione di tale adempimento è punito con la medesima sanzione penale.

Formazione

La medesima norma ha modificato poi anche l’art. 37 del D. lgs. 81/2008 imponendo al datore di lavoro specifici obblighi di formazione che riguardano i preposti e i dirigenti ma anche, in modo generalizzato il datore di lavoro. Non chiarisce la norma se l’obbligo auto-formativo del datore di lavoro sussista anche caso in cui questi abbia conferito una o più deleghe di funzioni in materia di sicurezza.  Per quanto i preposti, il nuovo comma 7-ter prevede che la formazione e l’aggiornamento periodico debbano essere adeguate e specifiche, svolgersi interamente con modalità in presenza ed essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Non tutte le novità sono già in vigore. Per maggiori chiarimenti si rinvia alla allegata circolare n. 1/2022 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.

Organismi paritetici

importanti (anche se poco segnalate) sono le novità che la nuova normativa ha introdotto in materia di Organismi Paritetici di cui all’art. 51 del D. lgs. 81/2008. Il nuovo testo prevede che tali Organismi debbano comunicare all’Ispettorato nazionale del Lavoro e all’INAIL i dati relativi:

– alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
– ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
– alle aziende che abbiano chiesto a tali Organismi di asseverare i loro modelli organizzativi 231ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 51.

Il successivo comma 8-ter prevede poi che i dati così raccolti saranno utilizzati “ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL”.

Il meccanismo così creato sembrerebbe dunque voler creare una sorta di aziende di “serie A” dal punto di vista della sicurezza destinate a godere di un trattamento di maggior favore sia nell’ambito della vigilanza sia in quello della premialità.

Appare dunque particolarmente importante e utile che le aziende si relazionino con tali Organismi (finora piuttosto trascurati) sia nell’attività formativa che nella asseverazione dei modelli 231.

 
Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe 

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