In una controversia patrocinata dal nostro Studio Legale, il Tribunale di Bari, Sez. Lav., dr. De Simone, ha avuto modo di enunciare un importante principio di diritto, ritenendo che, laddove le condizioni di salute del dipendente siano già note al datore di lavoro e si sia già espresso in precedenza il medico competente sul punto, il datore di lavoro medesimo ha uno spatium deliberandi ridottissimo per comunicare il licenziamento e, nel caso in cui protragga la comunicazione di recesso, rischia di inficiarne la legittimità.
Nel caso di specie, a fronte di un periodo di comporto totale di 18 mesi, il datore di lavoro aveva comunicato il recesso dopo oltre un mese dal superamento del periodo di comporto; il Giudice, in ragione di quanto innanzi, quindi, ha ritenuto il licenziamento inficiato dall’eccessiva tardività con cui il medesimo è stato comunicato, condannando l’azienda alla corresponsione di un risarcimento del danno nei confronti del lavoratore di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Attenzione, pertanto, alla “storia” pregressa del lavoratore e ad evitare eccessive lungaggini nella comunicazione di recesso.
Si allega (qui) il testo della sentenza.
Avv. Danilo Volpe
Studio Legale Associato Stolfa Volpe