Valenza probatoria dei verbali e delle dichiarazioni dei lavoratori Quanto valgono in giudizio le dichiarazioni rese dai lavoratori durante l’ispezione?

La sentenza allegata torna ad occuparsi della tormentatissima questione afferente la valenza probatoria nel processo previdenziale delle dichiarazioni spontanee rilasciate dai lavoratori e dei verbali redatti dagli ispettori

La pronuncia parte dal presupposto che non vi sia una gerarchia fra le fonti di prova per cui quelle raccolte nel processo non è detto che debbano prevalere su quelle raccolte invece nella istruttoria ispettiva; principio questo molto discutibile (visto che nell’istruttoria ispettiva non viene assicurato minimamente il contraddittorio fra le parti), non pacifico, ma sostenuto anche in diverse altre pronunce. La conseguenza è che il Giudice, con decisione adeguatamente motivata, può ritenere prevalenti e più attendibili le dichiarazioni rese dai lavoratori durante l’ispezione piuttosto che le testimonianze rese nel processo.

Aggiunge però l’ordinanza, nella parte evidenziata in giallo, che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”.

La pronuncia in commento pare dunque riprendere un vecchio e (si riteneva) superato orientamento della Suprema Corte secondo cui il verbale ispettivo, per la sua natura pubblicistica, è idoneo a fondare una sorta di presunzione semplice a favore dell’ente previdenziale in quanto tale superabile mediante prova contraria. Sul punto la decisione di pone in contrasto con diverse pronunce della medesima Cassazione che dicono esattamente il contrario. Se questo orientamento fosse confermato ne nascerebbe dunque un contrasto tale da rendere inevitabile una rimessione della questione alle Sezioni Unite.

A parte la riesumazione di un principio francamente indegno di uno stato di diritto (nell’ambito del quale la pubblica amministrazione non si colloca su alcun piedistallo rispetto al cittadino) resta l’amarezza di constare l’ennesima vistosa e contraddittoria oscillazione della giurisprudenza in materia di previdenza e processo previdenziale, con la conseguente incertezza esegetica, che crea sempre più inusitati problemi alle aziende, ai consulenti e agli avvocati.

L’indicazione operativa e prudenziale che se ne deve ricavare è che la difesa aziendale nel processo previdenziale deve comunque tenere conto di questi assunti e quindi porre particolare attenzione nell’evidenziare le ragioni per cui le risultanze dell’istruttoria ispettiva non debbano ritenersi attendibili; i testi escussi in giudizio, se rilasciano dichiarazioni difformi da quelle rese durante l’ispezione, devono sempre motivare la cosa adeguatamente; e comunque occorre tener conto del fatto che, ad onta delle dichiarazioni di principio ribadite (contraddittoriamente) anche in questa ordinanza, l’onere della prova nel processo previdenziale, in questo modo, finisce per essere di fatto posto tutto a carico del contribuente.

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Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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