Tutele previdenziali di cui al comma 1 (per i lavoratori in quarantena) e al comma 2 (per i lavoratori c.d. fragili) dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020

Messaggio INPS numero 679 del 11-02-2022

Come già comunicato con il messaggio n. 4027/2021, il riconoscimento delle tutele di cui ai commi 1 (tutela per i lavoratori in quarantena) e 2 (tutela per i lavoratori c.d. fragili) dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021 (a seguito delle modifiche apportate al citato comma 1 dell’articolo 26 e all’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, rispettivamente, dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021 e dall’articolo 2-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2021).

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