Tribunale di Forlì, sentenza del 5 novembre 2025

Il Tribunale di Forlì, sezione lavoro, con sentenza del 5 novembre 2025, ha accolto il ricorso presentato dal nostro Studio Legale in collaborazione con il CdL dr. Davide Pollini, per conto di una società contro l’INAIL per l’impugnazione di un verbale ispettivo con cui l’Istituto aveva richiesto il pagamento di oltre € 96.000 per presunte differenze sui premi assicurativi dovuti tra il 2015 e il 2021.

La vicenda

Con il verbale ispettivo impugnato, l’INAIL aveva mosso alla società due differenti tipi di contestazioni:

– l’azienda aveva tempestivamente comunicato nel 2011, all’INPS e all’INAIL, la variazione di attività. L’INPS si era adeguato subito. L’INAIL, invece, si attivava solo a distanza di circa 10 anni e pretendeva di operare la rettifica retroattiva dell’inquadramento tariffario aziendale, riclassificando l’azienda dalla gestione “Commercio” a quella “Industria”, con effetto dal provvedimento di modifica adottato dall’INPS (dieci anni prima); a sostegno delle sue tesi invocava il disposto del D.M. 27 febbraio 2019 (che effettivamente prevede la retroattività); chiedeva altresì tutte le differenze di premi arretrati degli ultimi 5 anni;

– con il medesimo verbale, l’Istituto disponeva inoltre la modifica delle percentuali di ponderazione delle retribuzioni dei singoli dipendenti, con conseguente richiesta di conguaglio dei premi.

La società contestava la legittimità della pretesa, eccependo l’irretroattività della variazione e la legittimità della ponderazione operata, oltre che la mancanza di prova dei presupposti che potevano avvalorare la modifica disposta dall’INAIL.

La decisione

Il Giudice del lavoro di Forlì ha ritenuto fondate tutte le tesi da noi sostenute, statuendo che:

  • in materia di premi assicurativi INAIL, le variazioni di inquadramento e di ponderazione non possono avere efficacia retroattiva, ma producono effetti dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del provvedimento adottato dal medesimo ente (artt. 14 e 16 D.M. 12 dicembre 2000);
  • il principio di irretroattività, sancito dall’art. 11 delle preleggi e dall’art. 3, comma 8, della L. n. 335/1995, costituisce un principio di civiltà giuridica e non può essere derogato da fonti secondarie, come il D.M. 27 febbraio 2019 successivamente intervenuto in materia, che va quindi disapplicato;
  • l’onere di provare l’erroneità delle percentuali di ponderazione delle retribuzioni dei dipendenti gravava integralmente sull’INAIL e deve essere rigorosamente assolto in giudizio (ha considerato le risultanze ispettive e le dichiarazioni assunte in sede amministrativa generiche e non idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa).

L’esito

Accogliendo integralmente il ricorso presentato dal nostro studio, il Tribunale ha dichiarato non dovute le somme richieste da INAIL e ha condannato l’Istituto al pagamento delle spese di lite.

In sintesi

La pronuncia riafferma due principi essenziali:

1. Le variazioni INAIL di inquadramento tariffario o di ponderazione non possono avere efficacia retroattiva, salvo che il datore di lavoro abbia provocato l’errata classificazione; il D.M. 27 febbraio 2019 è quindi illegittimo e va disapplicato.

2. Anche nei giudizi di impugnazione dei verbali ispettivi INAIL, è l’Istituto che deve provare la fondatezza dei propri assunti e, se non vi assolve, il ricorso della società deve essere accolto, con conseguente annullamento del verbale.

Un precedente di rilievo per le aziende oggetto di verifiche ispettive INAIL, che rafforza la tutela contro pretese contributive fondate su modifiche retroattive e prive dei necessari riscontri probatori.

I precedenti giurisprudenziali

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità consolidata (Cass. nn. 19979/2017, 6081/2020, 33187/2021, 7962/2024), confermata anche dall’ordinanza n. 941/2025, secondo cui le variazioni di inquadramento a fini previdenziali non hanno efficacia retroattiva e decorrono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento.

In tema di riparto dell’onere della prova, il Tribunale ha poi richiamato il filone esegetico secondo cui, anche in un giudizio di accertamento negativo, trovano applicazione le regole generali sull’onere della prova così che, colui che si afferma titolare di un diritto – anche se convenuto processuale – deve provare, con gli ordinari strumenti processuali, i presupposti a fondamento della propria pretesa (cfr. ex multis: Corte di Cassazione 17 luglio 2008 n. 19762; 14965 del 6 Settembre 2012; n. 19982 del 23 Settembre 2020).

Sulla perdurante vigenza del principio di irretroattività e quindi sulla illegittimità del D.M. 27 febbraio 2019, sono noti due precedenti giurisprudenziali (Tribunale di Salerno 3.10.2024, n. 1870 e Tribunale di Salerno 10.10.2024 n. 1926) che avevamo segnalato al giudice ma che non sono stati citati nella sentenza. Anche questo orientamento (il più importante accolto dal Tribunale di Forlì, peraltro derivante dall’applicazione dei principi generali dell’ordinamento) appare dunque consolidato.

Avv. Adriana Stolfa

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