Tenuta della contabilità in forma meccanizzata

Risoluzione AdE n.16 del 28 marzo 2022

La risoluzione del 28 marzo chiarisce le regole per la tenuta e conservazione dei documenti in formato elettronico.

L’agenzia dell’entrate con la risoluzione del 28/03/2022 risponde alle molteplici richieste di chiarimenti pervenuti, circa la tenuta della contabilità in forma meccanizzata, una prassi ormai decisamente prevalente in quasi tutti gli studi professionali.

Prima di analizzare la risoluzione sopra menzionata, va ricordato in primis che l’art. 7 comma 4 quater del DL357/94(successivamente modificato con l’art.12 octies del DL 34/2019) enuncia che “ la tenuta contabile di qualsiasi registro con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organai procedenti ed in loro presenza”

Va precisato che tale articolo non ha modificato alcun tipo di norma riguardante la vigente conservazione, inoltre va detto che la tenuta e conservazione dei documenti restano sempre e in maniera chiara adempimenti distinti, seppure posti in continuità.

Volendo sintetizzare il chiarimento della recente risoluzione, si può dedurre che i qualora i documenti fiscali rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della regolarità, per gli stessi non vi è alcun obbligo di procedere alla loro stampa sino al terzo (o sesto per il solo anno 2019) mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento, ad esclusione di espressa richiesta da parti degli organi ispettivi, di controllo, in fase di ispezione o verifica.
  • i documenti fiscali vanno conservati con l’obbligo di rispettare il DM 17 giugno 2014, facendo esclusivamente riferimento quanto concerne il codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82), quest’ultimo rinvia ogni tipo di obbligo, laddove il contribuente sia intenzionato a mantenere i documenti in formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario.

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