Sospensione dell’attività

Le principiali novità introdotte nell’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dall’art. 13 del D. L. 21 ottobre 2021 n. 146

Ferma restando la necessità di una più approfondita analisi, dalla lettura del nuovo testo dell’art. 14 emergono le seguenti principali novità. Si tratta di modifiche di notevole rilievo ognuna delle quali dovrà essere sottoposta ad approfondita analisi esegetica:

– semplificazione e snellimento della prima parte della norma, con eliminazione dell’inutile e fuorviante riferimento all’attività dei coordinatori per l’esecuzione (che esistono solo sui cantieri edili o di ingegneria civile, mentre la disciplina della sospensione dell’attività si applica a tutti i settori produttivi) nonché alla possibilità (inutile da sottolineare) che la segnalazione possa pervenire anche da altre amministrazioni pubbliche;

– eliminazione dalle finalità della norma del riferimento al lavoro “sommerso”, essendo sufficiente il riferimento a qualsiasi tipo di lavoro “irregolare”;

– notevole abbassamento al 10% del personale “presente sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo” della soglia oltre la quale scatta la sospensione per lavoro irregolare (nella versione previgente era il 20% del personale complessivo);

– cambia e diventa più rigoroso il requisito della irregolarità del lavoro: ora è rappresentato dalla mancanza della “preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” mentre prima era irregolare il personale “non risultante dalla documentazione obbligatoria”;

– cambia anche il requisito delle violazioni in materia di sicurezza che legittimano la sospensione: mentre prima erano necessarie “gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” individuate nell’Allegato I, ora la sospensione scatta “in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I”; viene meno, quindi, il requisito della reiterazione ma cambia anche l’elenco delle violazioni;

– resta fermo che il provvedimento di sospensione deve essere adottato solo per “la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”, con la precisazione, però che in caso di violazione degli obblighi di formazione o di fornitura dei dispositivi individuali di protezione (violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I), la sospensione dell’attività deve riguardare tutte i lavoratori interessati dalla violazione;

– importante novità è costituita anche dalla eliminazione di qualsiasi discrezionalità dell’ispettore: ora il provvedimento di sospensione, in presenza dei presupposti di fatto previsti dalla legge, costituisce un atto dovuto;

– la norma attribuisce all’ispettore anche un provvedimento discrezionale ulteriore, in quanto prevede che esso “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”; si tratta, con tutta evidenza, di misure e cautele ulteriori rispetto a quelle previste espressamente dalla legge che rientrano nella categoria delle “disposizioni” riconosciute agli ispettori dall’art. 10, del DPR 119 marzo 1955 n. 520 al fine di prevenire situazioni di rischio accertate nel corso dell’accesso ispettivo, la cui ottemperanza è assistita da sanzione penale contravvenzionale ai sensi del successivo art. 11 (arresto in alternativa all’ammenda);

– molto semplificata la durata del periodo di interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione che ora è semplicemente pari a quella della sospensione;

 – ai provvedimenti di sospensione ora si applicano le disposizioni in materia di obbligo di motivazione di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre restano inapplicabili le altre disposizioni della medesima legge;

– sono state rese più rigorose le norme che regolano la revoca della sospensione e aumentate (quasi sempre) le sanzioni aggiuntive; in particolare, quelle in materia di sicurezza sono state diversificate per singola violazione e sono state di poco alleggerite;

– tali somme aggiuntive si raddoppiano nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia già incorsa in un provvedimento di sospensione;

– sono state leggermente inasprite anche le sanzioni penali (contravvenzionali) applicabili al datore di lavoro che violi la sospensione;

– in virtù del disposto del precedente art. 13, come modificato dal medesimo DL 146/21, la competenza alla emanazione dei provvedimenti di sospensione è ora attribuita, in tutte le aziende, sia ai servizi Ispettivi delle ASL sia all’Ispettorato del Lavoro;

 – è stato dimezzato (15 gg) il termine entro cui si perfeziona il silenzio accoglimento e quindi la caducazione del provvedimento di sospensione in caso di mancata decisione sul ricorso amministrativo;

 – importante precisazione ora contenuta nell’ultimo comma: l’esito positivo della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758, e quindi l’intervenuta conseguente archiviazione del procedimento penale, comporta anche la decadenza del provvedimento di sospensione, fermo restando che, se si tratta di lavoro irregolare, oltre al pagamento della sanzione amministrativa in materia di sicurezza prevista dall’ispettore, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione deve essere effettuato anche il pagamento delle somme aggiuntive previste dal comma 9, lett. d) per il lavoro irregolare.

 

Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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