L’articolo 11 della legge 34/2026 ha reso perentorio l’obbligo (già previsto dall’articolo 22 della legge 81/2017) di informativa scritta ai lavoratori in smart working e agli Rls, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La mancata ottemperanza a tale obbligo informativo, infatti, è ora punita con:
- arresto da due a quattro mesi, oppure
- ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro
Si tratta di sanzioni significative, che collocano questo adempimento al livello delle violazioni più gravi in materia di sicurezza sul lavoro previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
La ratio della riforma: tutelare la salute anche fuori dall’ufficio
La novità legislativa si fonda su un principio cardine: il lavoratore in modalità agile conserva integralmente i diritti e gli obblighi propri del rapporto di lavoro subordinato, compreso il diritto alla tutela della salute e della sicurezza.
La riforma interviene direttamente sul Testo Unico della Sicurezza, individuando nell’informativa scritta lo strumento attraverso cui si realizzano, nel lavoro agile, gli adempimenti datoriali in materia di salute e sicurezza.
Gli obblighi per il datore di lavoro:
L’informativa deve essere fornita almeno annualmente sia al lavoratore agile che ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e deve indicare rischi generali e rischi specifici legati all’utilizzo di schermi (affaticamento visivo, problemi posturali, affaticamento fisico e mentale e stress).
Oltre all’informativa, il datore di lavoro deve: – elaborare una valutazione preliminare dei rischi; – garantire il buon funzionamento e la sicurezza degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore; – se il lavoratore usa attrezzature proprie, esigere che siano conformi al Titolo III del D.Lgs. 81/2008; formare i lavoratori sui rischi generici e specifici, inviarli alla visita medica (se prevista) e consentire la verifica dell’applicazione delle misure di sicurezza tramite il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Un adeguamento necessario
L’introduzione delle sanzioni per l’omessa informativa sulla sicurezza nel lavoro agile rappresenta un passaggio necessario per allineare la normativa a una realtà lavorativa profondamente trasformata. Il lavoro agile non è più una modalità emergenziale, ma una forma strutturale di organizzazione che richiede la stessa attenzione alla salute e sicurezza garantita nei luoghi di lavoro tradizionali.
I datori di lavoro sono ora chiamati a un duplice adempimento: da un lato, predisporre e fornire l’informativa scritta nei termini previsti dalla legge; dall’altro, adottare un approccio proattivo nella valutazione dei rischi specifici del lavoro agile, considerando le peculiarità di una prestazione che si svolge in ambienti esterni al controllo aziendale e che espone i lavoratori a rischi diversi da quelli tradizionali, quali l’isolamento, l’iperconnessione e lo stress da lavoro correlato.