Sicurezza lavoro: le responsabilità penali del RSPP

Solo per concorso e sempre che il RSPP non abbia reso edotto il datore di lavoro dei fattori di rischio

La Cassazione con la sentenza allegata (Cass. pen., Sez. IV, 25/06/2021, n. 24822) ricostruisce con puntualità e chiarezza le caratteristiche e i limiti delle responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. Egli può essere chiamato a rispondere penalmente per concorso nei reati dei soggetti direttamente responsabili (datore di lavoro, dirigente, preposto) solo in caso di violazione dei suoi compiti tecnici che sono quelli di redigere il DVR e segnalare le varie situazioni di rischio. Egli non risponde delle scelte aziendali e, in particolare, della mancata attuazione del DVR o della mancata prevenzione dei rischi segnalati.

Dalla motivazione: “… il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro, privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato o omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (cfr. sez. 4 n. 49761 del 17/10/2109, Moi Loris, Rv. 277877). In quella sede, la Corte di legittimità ha precisato che la figura di garante prevista dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 31 (in maniera solo eventuale, n.d.r.) si caratterizza per lo svolgimento, all’interno della struttura aziendale, di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti, ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. Ma si è anche precisato che la condotta cautelare richiesta dal legislatore a tale figura di garante trova il proprio contenuto essenziale in un processo intellettivo (individuazione e valutazione dei rischi), cronologicamente antecedente le fasi operative/esecutive che attengono alle decisioni e al controllo sullo svolgimento dell’attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche (tipicamente al datore di lavoro, ma anche al dirigente e al preposto). Vanno, dunque, tenuti nettamente distinti il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro) e, quando si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, deve ricordarsi che tali scelte non spettano al RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni”.

Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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