Si presume gratuita la prestazione lavorativa a favore del coniuge

Le conseguenze sul riparto dell’onere probatorio anche nei giudizi contro l'INPS

Con ordinanza del 30.9.2020, n. 20904, la Corte di Cassazione, Sez. Lav. ha sostenuto che tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente in ragione del vincolo affettivo (normalmente) intercorrente tra parenti.

Con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, assume particolare rilevanza l’assoggettamento al potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro. È tuttavia indispensabile provare anche l’onerosità della prestazione e cioè che con il lavoratore sia stata pattuita una qualche retribuzione.

Tale riparto dell’onere probatorio, ovviamente, deve trovare applicazione anche nei giudizi in cui è l’INPS a richiedere il pagamento dei contributi di tali soggetti. Motivo per il quale, in caso di accertamento ispettivo o in caso di richieste avanzate dagli Enti previdenziali ed assistenziali, è consigliabile un consulto preventivo, per valutare la fondatezza delle pretese creditorie avanzate.

Avv. Danilo Volpe
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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