l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche del lavoro, conferma che in caso di svolgimento fraudolento del tirocinio extracurriculare, la sanzione dell’ammenda di 50 euro per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di tirocinio, si applica anche ai rapporti a cavallo del 2021.
In questi casi la sanzione prevista dal comma 723 dell’art 1 della L. 234/2021, si applica solo per le giornate a decorrere dal 01 gennaio 2022.
Inoltre viene chiarito che , se la riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione è rimessa al tirocinante, il recupero contributivo non è condizionato dalla volontà del lavoratore.