Il Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131, comunemente definito “Decreto anti infrazione”, al fine di sanare procedure di infrazione avviate dall’Unione Europea, ha introdotto significative novità nel sistema sanzionatorio in tema di contratti a termine.
SETTORE PRIVATO
Nel settore privato è stato modificato l’art. 28 del D. Lgs. 81/2015. Le novità sono le seguenti:
1) Viene introdotta la possibilità per il Giudice di condannare il datore di lavoro, oltre che alla conversione del rapporto, a un indennizzo anche superiore alle 12 mensilità laddove il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.
2) Viene abrogato il terzo comma dell’art. 28 che riduceva alla metà la misura massima dell’indennità risarcitoria in presenza di contratti collettivi che prevedessero l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.
Ne consegue che, qualora le retribuzioni perdute dal lavoratore, dal momento della scadenza del termine e fino alla conversione del rapporto da parte del Giudice, siano maggiori, quest’ultimo, su richiesta del lavoratore, dovrà determinare l’indennizzo dovuto in misura pari al danno effettivo la cui prova sarà certamente ritenuta in re ipsa, nel senso che il lavoratore non dovrà provare un bel niente essendo le circostanze ricavabili dagli atti di causa. Naturalmente, con questa formulazione legislativa, il risarcimento potrà andare anche oltre il recupero delle mensilità retributive perdute ove il lavoratore provi concretamente di aver subito un danno ulteriore (perdita di occasioni di lavoro ecc.).
SETTORE PUBBLICO
Nel settore pubblico, è stata determinata con esattezza l’entità del risarcimento spettante al lavoratore in caso di abuso nell’utilizzo del contratto a termine, recependo sostanzialmente in legge indirizzi consolidati in giurisprudenza. L’indennità risarcitoria, che nel settore pubblico esaurisce il ristoro del lavoratore (non avendo questi diritto alla conversione del rapporto), è ora ricompresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR “avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. Anche in questo caso il risarcimento potrà andare oltre le retribuzioni perse ma ciò era già possibile con la previgente formulazione.
Non è chi non veda, comunque, quanto sia inopportuno intervenire in queste materie con decreti legge. Dal 17 settembre la nuova disciplina è già in vigore e le aziende devono applicarla, ma nulla esclude che essa possa subire in sede di conversione modifiche che complicheranno la vita a tutti gli operatori.
Il testo di entrambe le norme, modificato secondo le previsioni del decreto 131/24 è consultabile in allegato (settore privato e settore pubblico).
Avv. Francesco Stolfa