Rivalutazione massimale NASpI anno 2024. Calcolo del ticket di licenziamento per l’anno 2024

Messaggio INPS n. 531 del 07 febbraio 2024

La legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 2, commi da 31 a 35, disciplina il c.d. ticket di
licenziamento.
In particolare, il comma 31 del citato articolo 2, come modificato dall’articolo 1, comma 250,
lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che: “Nei casi di interruzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito
contributivo, darebbero diritto all’ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio
2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale
mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da
quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se
comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.

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