Ricevute postali: fanno prova in mancanza di contestazione

Leggendo tra le righe di una recente pronuncia della Cassazione.

Questa sentenza della Corte di Cassazione è interessante perchè, pur avendo dato ragione all’agenzia della riscossione non può essere interpretata come una incondizionata conferma dell’efficacia probatoria delle ricevute postali, come certa pubblicistica sembra ritenere e sta sostenendo anche su media e social.

In particolare la Corte di Appello aveva deciso diversamente in quanto aveva ritenuto (senza alcuna deduzione dalle parti e in difformità dalle risultanze processuali, sostiene la Cassazione) l’inidoneità interruttiva della prescrizione dei suindicati avvisi di ricevimento delle raccomandate, per mancanza di alcun riferimento alle cartelle.

Orbene, la corte di Cassazione ha sì statuito che “occorre tuttavia affermare il valore probatorio pieno, ai sensi dell’art. 2712 c.c., dei fatti rappresentati nelle riproduzioni informatiche, quali gli avvisi di ricevimento delle raccomandate in questione (oggetto di conservazione negli archivi informatici della ricorrente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 43, a norma del cui comma 1: “i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71)”; però ha ritenuto anche che, nel caso di specie, tale efficacia probatoria derivi dal fatto che tali ricevute non siano state “oggetto di un disconoscimento chiaro, nè circostanziato ed esplicito, così da risultare idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici (Cass. 2015, n. 3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526)”. Aggiunge inoltre la Cassazione: “Nel caso di specie, a fronte del suddetto valore probatorio, è mancato ogni accertamento da parte della Corte territoriale circa l’esistenza di un’idonea contestazione da parte del Comune di Casteldaccia (a fronte di una generica difesa, come da sua conclusionale trascritta, in specifico riferimento alle cartelle in questione, ai p.ti g), h), in termini di ‘assenza della notifica di altri atti interruttivi’, a pg. 8 e 9 del ricorso) in ordine ai suddetti avvisi di ricevimento, in collegamento con le cartelle, sulla base delle trascrizioni fotografiche (a pgg. da 11 a 15 del ricorso);”.

In altre parole la Cassazione ha ritenuto che la parte (un Comune) non abbia adeguatamente contestato, in modo specifico, la inidoneità delle ricevute a provare l’interruzione della prescrizione essendosi limitata, invece, a rilevare l’assenza di atti interruttivi.

Se ne deve dedurre che, ove il contribuente avesse specificamente contestato la mancanza di collegamento delle ricevute postali con la cartella che l’agenzia assume notificata, la decisione avrebbe potuto essere diversa.

Se ne desume quindi l’obbligo dell’agenzia della riscossione o di qualsiasi altro soggetto agente, di provare il collegamento fra le ricevute postali e l’atto notificato; in mancanza, il soggetto destinatario della notifica potrebbe contestare tale collegamento.

 

Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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