Reati in materia di sicurezza che comportano la perdita dei benefici contributivi e normativi

Elenco completo dei reati di cui all'allegato A del D. M. 30 gennaio 2015

Nel corso del convegno organizzato dalla ASL BA con l’U.P. Bari dell’ANCL e con il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, presso l’Hotel Majety il 30 marzo scorso ho affrontato il tema della perdita dei benefici normativi e contributivi connessa alle violazioni in materia di sicurezza del lavoro. Nell’occasione, mi riservai di far pervenire ai partecipanti l’elenco completo dei reati di cui all’allegato A del D. M. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione del rinvio operato dall’art. 1, comma 1176, della L. 27/12/2006, n. 296, che nel corso del convegno, per ragioni di tempo, non mi fu possibile illustrare.

L’elenco è allegato alla presente

Esso può essere particolarmente utile per gli operatori della sicurezza e per gli ispettori, poichè la formulazione della norma di riferimento (Allegato A) richiede una serie complessi e non agevoli rinvii a moltissime altre norme.

Tre le avvertenze d’uso:

1) le violazioni devono essere accertate con provvedimento amministrativo o giudiziario definitivo: solo da quel momento determinano la perdita dei benefici per periodi specificati;

2) le cause ostative non sussistono qualora il procedimento penale (ove si tratti di reati contravvenzionali) venga estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 e dell’art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale; quando si tratti, quindi, di violazioni che possano comportare la perdita di benefici è estremamente consigliabile ottemperare alla prescrizione o valersi dell’oblazione; la prescrizione non sarà sufficiente ad evitare la perdita dei benefici qualora la violazione contravvenzionale sia connessa a uno dei delitti indicati nell’elenco (lesioni o omicidio colposo);

3) le violazioni elencate comportano (per il periodo indicato) la perdita del diritto alla fruizione di benefici, mentre non influiscono sulla fruizione dei cd. esoneri contributivi (sulla distinzione fra benefici ed esoneri rinvio al mio saggio pubblicato sulla Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale

Avv. Francesco STOLFA
Studio Legale Stolfa Volpe

Pin It on Pinterest