Lo Studio Stolfa Volpe ha ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Bari (sentenza n. 3716/2026) una pronuncia favorevole in materia di pensione anticipata “Quota100”.
Il caso riguardava il recupero, da parte dell’INPS, dell’intera annualità di pensione a seguito della percezione di somme riconducibili a provvigioni e indennità maturate nell’ambito di un pregresso rapporto di agenzia.
Il Giudice ha dichiarato irripetibile l’indebito, rilevando, tra l’altro, che non era stata provata la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il pensionamento.
La pronuncia è particolarmente significativa anche perché, sul tema della sospensione annuale della pensione in caso di redditi da lavoro, il Tribunale ha adottato un’interpretazione costituzionalmente orientata e si è discostato dall’orientamento espresso dalla Cassazione, sentenza n. 30994 del 2024, limitando gli effetti del divieto di cumulo ai soli periodi di effettiva concomitanza tra pensione e attività lavorativa.
Il principio si pone in linea con la Corte costituzionale, sentenza n. 162 del 2025, che ha chiarito come una singola pronuncia della Cassazione non costituisca, di per sé, “diritto vivente” e non impedisca al giudice di merito di adottare un’interpretazione conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La questione può assumere rilievo concreto per pensionati, aziende e professionisti che si trovino a valutare rapporti di lavoro, provvigioni o recuperi contributivi connessi alla pensione Quota 100.