Pillole sul decreto 104/2022

La nuova norma entra in vigore il 13 agosto prossimo

La nuova norma entra in vigore il 13 agosto prossimo, non recando il suo testo una norma che deroghi alla regola generale (15 gg dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

L’art. 16, intitolato “Disposizioni transitorie” prescrive però espressamente, al primo comma, che  ”Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.“. La norma vale, quindi, a precisare che le sue disposizioni si applicano anche ai rapporti già in essere.

Sempre per tali rapporti di lavoro instaurati entro il 1 agosto (primo giorno lavorativo successivo al 29 luglio, giorno di pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale), il secondo comma del medesimo articolo così prescrive: “Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1  bis  , 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152, come modificati dall’articolo 4 del presente decreto. In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.“.

In pratica, il combinato disposto delle due norme comporta che, per i rapporti già in essere al primo agosto, l’applicazione delle nuove disposizioni non solo è subordinata alla “richiesta scritta del lavoratore” ma può anche essere adempiuto (non al momento di entrata in vigore delle nuove norme e neanche immediatamente dopo tale richiesta, bensì) “entro sessanta giorni” successivi.

 

Per i contratti esistenti, quindi, l’urgenza di provvedere agli adempimenti di cui al decreto 104/2022 è fortemente attenuata dai due suddetti elementi: essa è condizionata alla richiesta del lavoratore (senza richiesta non c’è illecito) e comunque dilazionata di 60 giorni anche rispetto al perfezionarsi di tale condizione.

Nessun rischio quindi che le ferie di quest’anno vengano rovinate ad aziende e consulenti del lavoro dalla necessità di inviare le prescritte comunicazioni immediatamente a tutti i lavoratori in forza.

 

Il problema si porrà, invece, immediatamente per i lavoratori assunti successivamente al 1 agosto. Con la precisazione che, anche per quelli assunti nel periodo 1 – 13 agosto (come si è detto, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo) e prevista una piccola proroga in quanto l’obbligo decorre non immediatamente, al momento dell’assunzione, ma, appunto, solo dall’entrata in vigore della legge.

 

Un’ultima precisazione di carattere operativo: trattandosi di mera comunicazione, non è necessario rifare i contratti di lavoro: è sufficiente inviare al lavoratore una semplice comunicazione, purché con forme, anche elettroniche, che consentano di avere la prova della ricezione. Eventuali firme dei lavoratori saranno apposte solo per ricevuta, non essendo necessaria alcuna accettazione. Eventuali contestazioni che potessero insorgere fra le parti in ordine alla conformità delle comunicazioni alle previsioni della legge o della contrattazione collettiva, potranno essere risolte successivamente. Intanto, la comunicazione datoriale, seppur fosse errata, costituisce adempimento degli obblighi imposti dalla nuova legge e impedisce il perfezionarsi dell’illecito amministrativo.

 

Avv. Francesco Stolfa

Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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