l’INPS con la circolare nr. 36 del 7 marzo 2022, recepisce gli orientamenti della normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e del primato del diritto dell’Unione europea nei confronti della normativa nazionale, riconoscendo anche ai parenti dell’altra parte dell’unione civile (fin qui esclusi) i permessi di cui all’art. 33 comma 3 della Legge 104/92 (tre giorni mensili).
Ne deriva che per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui alla Legge 104/92, va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga assistenza ad un parente dell’unito.
Sulla base delle considerazioni su esposte, anche il congedo straordinario di cui all’art. 42 del d.lgs. 151/2001 (due anni), va riconosciuto all’unito civilmente oltre che nel caso in cui questi presti l’assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga assistenza a un parente dell’unito.