Un chiarimento importante per HR Manager e Consulenti del Lavoro arriva dalla Cassazione (ord. n. 34102 del 25 dicembre 2025), in materia di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Il principio affermato è netto: la durata minima del periodo di prova si computa sulle giornate di lavoro effettivamente prestate, non sul semplice decorso del tempo di calendario.
IL CASO
Un lavoratore viene licenziato al termine della prova prevista dal CCNL (6 mesi, con recesso possibile solo dopo almeno 3 mesi).
Durante il periodo, però, il rapporto era stato sospeso per 51 giorni di malattia, oltre a ferie e festività.
Secondo la Cassazione, in queste condizioni non vi era stata una prova “reale” di almeno 3 mesi.
LA DECISIONE DELLA CORTE
La Suprema Corte richiama la funzione del patto di prova:
- consentire al datore di lavoro di valutare concretamente le capacità del lavoratore
- permettere al lavoratore di verificare mansioni e condizioni di lavoro
Da qui il passaggio chiave:
- il recesso in prova è illegittimo se l’esperimento non è stato effettivo e congruo
- malattia, ferie e altre sospensioni non possono essere conteggiate ai fini del periodo minimo richiesto dal CCNL
La Corte censura l’approccio “formale” della Corte d’Appello, che si era limitata a guardare ai mesi trascorsi dall’assunzione, senza verificare se la prova fosse stata realmente svolta.
Attenzione però:
La Cassazione conferma anche un principio consolidato:
- il recesso in prova resta discrezionale e non motivato,
- ma l’onere della prova di eventuali vizi (motivo illecito, prova già superata, mansioni non assegnate) resta a carico del lavoratore.
IMPATTO PRATICO
Questa ordinanza rafforza un approccio sostanziale al periodo di prova: non un termine “di calendario”, ma un tempo di lavoro effettivo, coerente con la funzione dell’istituto e con la contrattazione collettiva.Messaggio chiave per aziende e professionisti: prima di esercitare il recesso in prova, è fondamentale verificare quanti giorni di lavoro effettivo siano stati realmente svolti.