Nuove disposizioni in materia di tirocini, prime indicazioni – Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro

Documento elaborato dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro
in data 21/03/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare avente come oggetto “l’art 1, commi da 721 a 726, L. n.234/2021 – nuove disposizioni in materia di tirocini – prime indicazioni” nella quale conferma che ad oggi, e fino al recepimento da parte delle Regioni delle linee guida da adottarsi ai sensi del citato comma 721, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Tuttavia, considerata la portata dei suddetti articoli, con riferimento all’indennità e al ricorso fraudolento del tirocinio, la Legge di Bilancio ha introdotto alcuni precetti che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore.

Riportiamo nel dettaglio le disposizioni vigenti:

Indennità di partecipazione:
L’art. 1, comma 726, della L. n. 234/2021 ha abrogato, a far data dalla sua entrata in vigore, i commi 34-36, della L. n. 92/2012.
Ciononostante permane, in forza del nuovo comma 721 lett. b), il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza, così come era già previsto dall’art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 ora abrogato.
Ne consegue che la sanzione prevista dal successivo comma 722 – secondo il quale “la mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689
” – troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.

Ricorso fraudolento al tirocinio
Il comma 723 stabilisce, inoltre, che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.

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