Nullo l’accordo sindacale in mancanza di effettiva assistenza sindacale

Recente sentenza del Tribunale di Bari sui requisiti di validità delle transazioni sindacali con i lavoratori
Il Giudice del Lavoro di Bari (Dott. Tedesco), con una recente sentenza del 06.04.2022, ha annullato integralmente una transazione sindacale sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore, con la quale quest’ultimo – senza alcuna rivendicazione preventiva – aveva rinunciato ad ogni diritto economico per il pregresso, a fronte del pagamento di una anticipazione del TFR. Tale transazione era stata sottoscritta alla presenza di un rappresentante sindacale, appartenente ad una sigla sindacale cui il lavoratore non aveva mai aderito, in forza di un’asserita delega conferita contestualmente all’accordo.

A seguito, quindi, dell’impugnazione giudiziale dell’accordo da parte del lavoratore, il Giudice adito ne ha subito ravvisato l’integrale nullità per evidente mancanza di tutti i presupposti giuridici richiesti dalla legge. In primo luogo, infatti, non poteva ritenersi sussistente l’attività di assistenza da parte del rappresentante sindacale: ciò, in primis, perchè il lavoratore non era iscritto al sindacato cui apparteneva il sindacalista (elemento che il Giudice ha ritenuto indispensabile); in secondo luogo, perché non poteva ritenersi neppure valida la delega da lui conferita, in maniera generica, contestualmente alla firma dell’accordo.

Il Giudice ha poi rilevato la mancanza del cd. aliquid datum, aliquid retentum, ossia lo scambio di reciproche concessioni che deve necessariamente sussistere in qualsiasi transazione. A fronte, infatti, di una generica rinuncia del lavoratore a tutti i diritti economici per il pregresso, il datore di lavoro si era limitato a corrispondere somme cui il lavoratore aveva già diritto, a prescindere dall’anzidetta rinuncia, ovvero l’anticipazione del TFR. Tale anticipazione, peraltro, non era neanche mai stata richiesta dal lavoratore.

A fronte di tutte le suddette violazioni di legge, il Giudice ha quindi annullato integralmente l’accordo sindacale impugnato.

La pronuncia, peraltro, si conclude con un’importante indicazione procedurale: afferma, infatti, il Giudice che – in ogni caso – ogni accordo sindacale deve sempre essere impugnato nel termine di 6 mesi di cui all’art. 2113 c.c. decorrenti dalls firma dell’accordo o dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma l’eventuale violazione di tale termine non è rilevabile d’ufficio (nel caso di specie, infatti, pur essendo l’impugnazione avvenuta oltre tale termine, il Giudice l’ha comunque ritenuta tempestiva, non avendo l’azienda eccepito nei termini di rito tale violazione).

La sentenza si muove nel solco di altre importanti recenti pronuncie del Tribunale di Trani (rel. la stessa presidente Arbore) e del Tribuanle di Roma.     

 
Avv. Paolo Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe 

Pin It on Pinterest