Confermando quanto da noi sostenuto: il Tribunale di Roma statuisce che il lavoratore che si rifiuti di vaccinarsi contro il Covid 19, sottoposto a visita da parte del Medico competente e da questi dichiarato inidoneo a svolgere le sue mansioni, in mancanza di posizioni alternative compatibili, può essere sospeso dal servizio senza retribuzione. La pronuncia appare di particolare rilevanza perchè non interviene in uno dei settori in cui vige l’obbligo vaccinale. Il Giudice ribadisce così quanto giurisprudenza, dottrina e pubblicistica specializzata vanno sostenendo, in modo sempre più uniforme, da tempo e cioè che il datore di lavoro è responsabile della salute del lavoratore ex art. 2087 cod. civ. (e TU 81/2008) per cui non può consentire che il lavoratore non vaccinato si esponga a rischio di contagio (e di contagiare i colleghi).
Aggiungiamo noi che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non si può protrarre all’infinito e, una volta trascorso un lasso di tempo ragionevole, quando l’azienda non possa più continuare a fare a meno di quella unità lavorativa nell’ambito della sua organizzazione, maturano le condizioni del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (fonte: bollettino ADAPT n.30/2021).
Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe