Nei giudizi di impugnazione dei verbali ispettivi, spetta all’INPS l’onere di provare la fondatezza delle sue pretese.

Annullato un verbale da oltre 700.000 euro.

Con una recentissima pronuncia di dicembre 2023 (sentenza del Tribunale di Bari, sezione lavoro, del 21.12.2023, Giudice dr. Santoro Salvatore Franco), la sezione lavoro del Tribunale di Bari ha annullato un verbale di quasi € 700.000,00 (cui aggiungere sanzioni e accessori) ricevuto da un’azienda agricola cliente del nostro studio.

Nel 2016, l’azienda aveva subito un’ispezione da parte dell’INPS che aveva contestato gli inquadramenti di tutti i dipendenti in forza, richiedendo il versamento delle relative differenze contributive e revocando integralmente tutti gli sgravi degli ultimi cinque anni.

La società, per il tramite del nostro studio, senza attendere l’emissione dell’avviso di addebito, ha immediatamente impugnato il verbale in via giudiziale con azione di accertamento negativo, richiedendo al Giudice il suo annullamento e la declaratoria dell’infondatezza di tutte le pretese avanzate dall’Istituto nei suoi confronti.

Nel corso del giudizio sono stati ascoltati, quali testimoni, molti lavoratori ed i soci dell’azienda. Essi hanno fornito tutta una serie di elementi utili a comprovare la correttezza dell’inquadramento riconosciuto dall’azienda, evidenziando che le dichiarazioni rese nell’istruttoria amministrativa da alcuni di loro erano frutto di equivoco rispetto alle domande formulate dagli ispettori.

Con la sentenza in questione, il Tribunale di Bari ha accolto integralmente il ricorso, annullando il verbale ispettivo e dichiarando integralmente non dovute le somme richieste dall’inps.

Il Giudice ha, infatti, ribadito che l’onere della prova del diritto al superiore inquadramento spetta integralmente all’INPS il quale è tenuto a provare rigorosamente la maggior professionalità richiesta.

Ha altresì ribadito che il verbale ispettivo, da solo, non è idoneo a fornire la prova delle pretese dell’Istituto.

Anche il contenuto delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori non è assistito da alcuna efficacia probatoria rafforzata ed è sempre suscettibile di prova contraria nel corso dell’impugnazione giudiziale.

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che l’INPS non abbia fornito la prova della fondatezza delle proprie pretese ma che, anzi, sia stata la società a comprovare la correttezza dell’inquadramento riconosciuto ai suoi lavoratori e, per questo motivo, ha dichiarato la totale insussistenza del debito contributivo della società.

Un risultato importante che ha consentito di salvare le sorti di una società e di tutti i relativi posti di lavoro, messi a serio rischio da un verbale ispettivo di importo così rilevante. Resta il fatto che per circa cinque anni l’azienda è rimasta sub judice, nel timore di risultare insolvente e nell’impossibilità di accedere al credito bancario.

In conclusione, non si può non sottolineare che accertamenti ispettivi volti a mettere in discussione gli inquadramenti liberamente concordati fra le parti devono essere condotti con particolare prudenza, attesa la difficoltà di valutare a posteriori e sulla base di accertamenti inevitabilmente sommari la loro corrispondenza alle mansioni effettivamente svolte, specie ove si consideri che le disposizioni dei contratti collettivi sono, al riguardo, spesso, poco chiare e opinabili sul piano esegetico.

Avv. Adriana Stolfa

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