Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, novellando l’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ha introdotto il principio della unificazione della retribuzione imponibile fiscale e previdenziale, stabilendo espressamente che l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avvenga sulla medesima base determinata a fini fiscali a norma dell’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917