Maxisanzione: la diffida si ha per ottemperata se il mancato mantenimento in servizio dipende da fatto imputabile al lavoratore

Il tribunale di Foggia smentisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il Tribunale di Foggia, con recente pronuncia della sezione lavoro, ha ritenuto che la diffida avente ad oggetto la maxisanzione per lavoro “nero” possa considerarsi adempiuta anche se il datore di lavoro non ha potuto mantenere in servizio il lavoratore per fatto imputabile esclusivamente a quest’ultimo.
 
Diversamente opinando, secondo il Tribunale, si finirebbe infatti per addossare al datore di lavoro la responsabilità per fatti non dipendenti dalla sua volontà (quali, ad esempio, le dimissioni del lavoratore o il suo licenziamento per giusta causa).

Si tratta di una decisione importante ed innovativa, in quanto contraddice le prassi amministrative del Ministero del Lavoro che sinora avevano considerato il mantenimento in servizio quale condizione oggettiva dell’applicabilità della sanzione in misura minima prevista dalla diffida, indipendentemente dalla condotta delle parti, con evidente violazione delle basilari regole in materia di imputazione della responsabilità negoziale.

Questa pronuncia si inserisce, peraltro, nel solco costituito da ulteriori due pronunce del medesimo Tribunale di Foggia e consente di considerare l’interpretazione della norma sempre più consolidata, almeno nell’ambito del medesimo Tribunale.

Avv. Adriana Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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