Malattia e attività extra-lavorativa: legittimità del licenziamento

Si consolida l'orientamento della Cassazione

La Corte di Cassazione consolida l’orientamento secondo cui l’attività lavorativa svolta (in questo caso addirittura a titolo gratuito) da parte di un lavoratore ammalato costituisce causa di licenziamento ove ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

  • o perchè, per le circostanze di fatto accertate, lo svolgimento dell’altra attività faccia presumere la falsità della malattia;
  • o perchè, per le circostanze di fatto accertate, lo svolgimento dell’altra attività, valutata in relazione alla natura della patologia denunciata e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio.

La sentenza della Sezione Lavoro è la n. 9647 del 13 aprile 2021, che esprime un orientamento che si va ormai consolidando (nello stesso senso v. anche, ad es., Cass., sez. lav., 5 novembre 2009, n. 23444).

Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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