L’utilizzo fraudolento dei permessi ex L. 104/1992 legittima il licenziamento

Respinta l'impugnativa di licenziamento presentata dal lavoratore

Il nostro Studio ha recentemente ottenuto una pronuncia favorevole da parte del Tribunale di Taranto, che ha rigettato l’impugnativa proposta da un lavoratore licenziato per un utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/1992, riconosciutigli per l’assistenza di un suo parente disabile ma da lui utilizzati in maniera fraudolenta, riconoscendo la piena legittimità dell’operato del datore di lavoro.

A seguito di controlli demandati dal datore di lavoro ad un’agenzia di investigazioni, infatti, era emerso che il lavoratore trascorreva la maggior parte dei giorni di permesso riposandosi presso la sua abitazione, dedicando solo 1 o 2 ore per far visita a sua madre disabile.

Il Giudice ha accolto in toto le argomentazioni difensive da noi proposte ed avvallate da un orientamento giurisprudenziale (anche di legittimità) ben consolidato sul tema, in base al quale tali permessi non hanno funzione meramente compensativa delle energie spese dal lavoratore per l’assistenza del disabile, ma devono necessariamente essere utilizzati per lo svolgimento di attività che l’assistito non sia in grado di compiere autonomamente. I giorni di permesso, pertanto, non possono essere utilizzati – neanche in parte – per lo svolgimento di attività personali.

L’utilizzo fraudolento dei permessi integra un abuso del diritto sia nei confronti del datore di lavoro che dell’INPS e legittima il licenziamento in tronco per giusta causa.

Nel caso di specie, inoltre, il Giudice ha attribuito particolare importanza anche al comportamento tenuto dal lavoratore nel corso del procedimento disciplinare, durante il quale egli aveva proposto una versione dei fatti radicalmente diversa da quella successivamente proposta in giudizio. A riguardo, il Giudice ha affermato che nel corso del procedimento disciplinare il lavoratore ha comunque l’onere di comportarsi secondo buona fede e correttezza e il comportamento da lui complessivamente tenuto può essere oggetto di valutazione in giudizio.

Avv. Paolo Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe 

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