Con la sentenza del 29 gennaio 2023 – non impugnata dall’INPS e, quindi, passata in giudicato – la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bari ha nuovamente confermato la pacifica applicabilità, anche al settore agricolo, della cd. “norma calmieratrice” di cui all’art. 6, comma 10, del D.L. 338/89, convertito con modificazioni in Legge 389/1989.
Si tratta, come ormai noto agli operatori del settore, di quella norma di civiltà che impedisce all’INPS – in caso di accertate omissioni contributive – di revocare integralmente le agevolazioni nel frattempo godute dalle imprese, ma di parametrare tale revoca alla gravità dell’inadempimento. La norma, in particolare, dispone che la perdita dell’agevolazione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.
In altre parole, se un’azienda ha omesso di pagare contributi per poche centinaia di euro, non può essere sanzionata con la revoca integrale delle agevolazioni per importi che spesso raggiungono le centinaia di migliaia di euro (sommando le agevolazioni richieste per ciascun lavoratore per tutti i 5 anni precedenti). Ebbene, l’INPS – fornendo un’interpretazione di tale norma da sempre contrastata dal nostro Studio – l’aveva sempre ritenuta inapplicabile al settore agricolo, esponendo le aziende del settore a possibili, enormi debiti pur in assenza di violazioni gravi.
Ed è esattamente quanto accaduto alla nostra cliente nel caso di specie: tale azienda, operante nel settore agricolo, a seguito di un’ispezione da parte dell’INPS di Bari, aveva ricevuto un verbale dal quale era emersa un’omissione contributiva di circa 4mila euro. Poca roba, considerando che l’azienda aveva alle proprie dipendenze decide di dipendenti e che l’omissione contestata si riferiva ai 5 anni precedenti. A fronte di tale omissione contributiva, tuttavia, l’INPS – ignorando del tutto la citata norma calmieratrice – aveva revocato integralmente le agevolazioni dei 5 anni precedenti, richiedendo il pagamento di oltre 100.000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni.
Una sanzione, quindi, del tutto sproporzionata ed irragionevole. La società, tuttavia, non si è arresa alle pretese dell’Istituto, anche grazie alla perseveranza ed alla competenza professionale del suo Consulente del Lavoro – dott. Angelo Pichichero – che, ravvisando l’illegittimità della condotta dell’INPS, ha richiesto l’assistenza del nostro Studio, quale Ufficio Legale ANCL, per impugnare il verbale.
La Corte d’Appello di Bari, quindi, confermando la decisione del Tribunale, disattendendo le difese dell’INPS e condividendo in toto la nostra tesi , ha ritenuto pacificamente applicabile anche al settore agricolo la norma calmieratrice ed ha ridotto drasticamente le somme dovute a titolo di revoca delle agevolazioni, riducendole ad un importo pari ai contributi effettivamente omessi.
A fronte di tale pronuncia, alla fine, anche l’Istituto si è arreso a tale interpretazione della norma e non ha impugnato tale sentenza, facendola passare in giudicato. La pronuncia della Corte d’Appello di Bari si inserisce, infatti, in un orientamento ormai consolidato anche in Cassazione, come emerge dalla sentenza del 2024 (che conferma altra sentenza della stessa Corte barese e che richiama altra Cassazione del 2007) in cui si ribadisce che la perdita dei benefici riguarda ogni singolo lavoratore (l’INPS aveva persino tentato di sostenere il contrario) e dà per scontata comunque l’applicazione dell’art. 6, comma 10, del D.L. 338/1989.
Possiamo quindi affermare che l’ultradecennale battaglia dell’ANCL per l’applicazione della cd. norma calmieratrice è ormai vinta!
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 19/2024, occorre comunque (come ovvio) considerare anche la sanatoria ora prevista dal nuovo testo dell’art. 1175-bis (in ordine alla quale si attendono, ad oltre cinque mesi dalla sua entrata in vigore, istruzioni operative da parte dell’INPS) che consente di regolarizzare la posizione contributiva o retributiva evitando totalmente la perdita dei benefici e che quindi risulta più favorevole della cd. norma calmieratrice