L’inflazione cala ma non per l’imposta sostitutiva su TFR.

Con il Dlgs 47/2000, come modificato dal Dlgs 168/2001, è stata prevista una specifica tassazione sulla rivalutazione del TFR a cui si applica un’imposta sostitutiva del 17% (l’11% fino al 31 dicembre 2014).

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 47/2000, è dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva del 17 per cento sulle rivalutazioni del TFR, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno (metodo storico). In alternativa, l’acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto (metodo previsionale). L’acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo, mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24.

Entro il 18 dicembre 2023 (il 16 cade di sabato) i datori di lavoro, pertanto, dovranno versare l’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR decidendo se applicare il metodo di calcolo storico o previsionale.

E’ cosa nota che l’indice di rivalutazione del TFR del dicembre 2022 è stato del 9,974576% e ha determinato non solo rivalutazioni del trattamento di fine rapporto mai viste prima, ma anche un esborso per l’imposta sostitutiva non irrilevante.

Quest’anno per il 2023, le cose dovrebbero andare meglio visto che l’indice Istat di rivalutazione dovrebbe attestarsi intorno al 3%, ma i datori di lavoro rischiano comunque di dover anticipare una imposta sostitutiva spropositata rispetto all’indice previsionale Istat del 2023.

Infatti se si dovesse applicare il metodo storico, il datore di lavoro dovrà prendere quale parametro la rivalutazione maturata nell’anno precedente, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno 2022, ed escludendo le cessazioni intervenute nell’anno (di cui si terrà conto solo in sede di saldo).

Formula

(Rivalutazione TFR al 31/12/2022 X 90% + Rivalutazione sui TFR erogati nel 2022) x 17% = Imposta Sostitutiva in acconto 2023

Poiché abbiamo detto che l’indice Istat previsionale per dicembre 2023 dovrebbe attestarsi intorno al 3%, si capisce che il 16 febbraio 2024 a saldo, il datore di lavoro con una situazione più o meno stabile andrà a credito.

Imposta sostitutiva a saldo = (Fondo TFR al 31/12/2022 x indice Istat 2023: x % + Rivalutazione sui TFR erogati nel 2023) x 17%

Anche applicando il metodo previsionale, per aziende con situazioni più o meno stabili, la situazione non cambia di molto, infatti la base di calcolo sulla quale determinare l’acconto è formata dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente limitatamente ai dipendenti in forza al 30 novembre dell’anno in corso, ma l’indice Istat di rivalutazione rimane quello del mese di dicembre dell’anno precedente (pari a 9,974576%).

Inoltre si devono sommare il 90% dell’imposta sostitutiva trattenuta sulle rivalutazioni dei dipendenti cessati da gennaio a novembre 2023.

Formula:

[(Fondo TFR al 31/12/2022 dei dipendenti in servizio al 30/11/2023 x indice ISTAT dicembre 2022 (9,974576%) x 90%] x 17% + (Imposta trattenuta su rivalutazioni dei dipendenti cessati dal 1/1/2023 al 30/11/2023 x 90%).

E anche in questa situazione il 16 febbraio a saldo scaturirà un credito di imposta sostitutiva versata in eccesso.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che se, il differenziale tra imposta sostitutiva versata in acconto e il saldo a credito che dovesse venirsi a creare con l’indice Istat di dicembre 2023, superasse i 5.000 euro, tale credito sarebbe utilizzabile solo dopo la presentazione del modello 770/2024 e con l’asseverazione del credito.

Pertanto sarebbe auspicabile un intervento ministeriale che derogasse (almeno per quest’anno) alla norma attuale dando la possibilità ai datori di lavoro di versare entro il 18 dicembre l’acconto sulla imposta sostitutiva applicando un indice Istat di rivalutazione presuntivo in linea con il 2023.

Giuseppe De Biase

Esempio

Azienda alfa:

FONDO TFR AL 31/12/2021 € 80.000,00

FONDO TFR AL 31/12/2022 € 100.000,00

Indice Istat rivalutazione dicembre 2022 = 9,974576%

Rivalutazioni su TFR erogate nel 2022 = nessuna

Metodo storico

€ 80.000,00 x 9,974576% = € 7.979,66 (rivalutazione 2022)

€ 7.979,66 x 90%= € 7.181,69

€ 7.181,69 x 17% = € 1.220,88 (acconto 18 dicembre 2023)

Indice Istat rivalutazione previsionale dicembre 2023 = 3%

€ 100.000 x 3% = € 3.000,00

€ 3.000 x 17% = € 510,00 (imposta sostitutiva tfr 2023)

€ 510,00 – € 1.220,88 = € – 710,88 (saldo 16 febbraio 2024)

Metodo previsionale

€ 100.000,00 x 9,974576% = € 9.974,57

€ 9.974,57 x 90%= € 8.977,13

€ 8.977,13 x 17% = € 1.526,10 (acconto 18 dicembre 2023)

Indice Istat rivalutazione previsionale dicembre 2023 = 3%

€ 1000.000 x 3% = € 3.000,00

€ 3.000 x 17% = € 510,00 (imposta sostitutiva tfr 2023)

€ 510,00 – € 1526,10 = € – 1.016,10 (saldo 16 febbraio 2024)

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