L’indennità sostitutiva del preavviso è esclusa dalla responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.lgs. 276/03?

La Corte di cassazione, Sez. Lav., con ordinanza del 2 maggio 2025, n. 11577, ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Roma (che, a sua volta, aveva confermato la pronuncia di primo grado) richiamando la propria giurisprudenza precedente (v. Cass. n. 1450/2025; Cass. n. 5247/2022; Cass. n. 23303/2019; Cass. n. 10354/2016) secondo cui la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all’art. 29, co. 2, del D.lgs. n. 276/2003, “deve essere interpretata in maniera rigorosa”, per cui il committente può essere coinvolto solidalmente solo nelle obbligazioni afferenti gli emolumenti di natura strettamente retributiva che l’appaltatore sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti. Ha rinviato quindi ad altro giudice, il quale dovrà appunto accertare o meno la natura strettamente retributiva dell’indennità sostituiva del preavviso. Nell’ambito di tale indagine, questa è l’ulteriore indicazione della Cassazione, non assume alcuna rilevanza il fatto che, ai fini previdenziali, l’indennità sostitutiva del preavviso sia assoggettata a contribuzione, stante “l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, caratterizzato, rispetto al primo, dai requisiti di corrispettività e sinallagmaticità”. La Corte ha inoltre chiesto di tener conto della “duplice natura dell’indennità sostitutiva del preavviso” nonché del fatto che questa, “pur essendo assoggettata a contribuzione, viene in rilievo unicamente allorquando il contratto di lavoro sia risolto”.

In questo modo la Cassazione ha di fatto sancito il principio della non estensione della responsabilità solidale del committente a detta indennità.

Indicazioni operative:

  • le aziende committenti non dovranno più controllare l’effettiva erogazione dell’indennità sostitutiva del preavviso da parte delle aziende appaltatrici;
  • i lavoratori impegnati nell’appalto non potranno più richiederla ai committenti in caso di inadempienza o insolvenza del loro datore di lavoro;
  • sarà il caso di verificare la natura strettamente retributiva di ogni altro elemento rientrante nel trattamento economico dei dipendenti degli appaltatori (si pensi, ad es., all’indennità di trasferta) poiché solo ad essi si estenderà la responsabilità solidale.

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