Licenziamento per g.m.o. durante la pandemia: attenzione!

Non è sufficiente la mera inattività aziendale

Con sentenza  n. 2362 del 12 marzo 2021 il Tribunale di Roma ha ritenuto nullo un licenziamento per g.m.o. comunicato durante la vigenza del cd. blocco dei licenziamenti.

Il datore di lavoro, infatti, in giudizio, si era limitato a sostenere e provare l’inattività della propria azienda a causa della pandemia, senza fornire prova della cessazione definitiva della propria attività. In questo modo, il datore di lavoro ha confuso i concetti di inattività e di cessazione definitiva dell’azienda.

Il Tribunale, invece, ha ritenuto che, affinché il licenziamento sia valido per cessazione dell’attività, «il datore di lavoro non può limitarsi a fornire la prova di non svolgere alcuna attività ma deve provare che l’attività di impresa è cessata in modo definitivo, in conseguenza della messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.».

Diventano pertanto fondamentali tutti gli atti formali successivi alla cessazione dell’attività, quali, per esempio, la liquidazione della società o la cancellazione dal registro delle imprese.

Avv. Danilo Volpe
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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