Licenziamento per comporto nelle piccole imprese: la tutela applicabile

Con un complesso ragionamento, la Cassazione - sentenza n. 27334/22 - ritiene applicabile anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, la tutela “reale attenuata” ex art. 18, IV comma.

Una lavoratrice, dipendente da “piccola” impresa con non più di 15 dipendenti, ricorreva al Tribunale di Reggio Emilia contestando l’illegittimità del licenziamento intimatole prima del superamento del periodo di comporto. Il Tribunale di primo grado accertava la nullità del predetto licenziamento, in quanto intimato in violazione dell’art.2110, co.2 c.c., e condannava il datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, applicando quindi la c.d. tutela reale attenuata prevista dall’art.18, co. 4 della Legge n. 300/1970.


Su ricorso del datore di lavoro, la Corte d’Appello di Bologna confermava l’illegittimità del licenziamento ma – riformando parzialmente la sentenza di primo grado – applicava alla fattispecie la tutela meramente obbligatoria (art.8 della L.604/1966) condannando la società alla riassunzione della lavoratrice o in alternativa alla corresponsione di un’indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; la Corte riteneva, infatti, inapplicabile la cd. tutela reale ai soli datori di lavoro con più di 15 dipendenti così interpretando il comma 8 dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori.

La lavoratrice, quindi, ricorreva per Cassazione e la Suprema Corte, con la sentenza n. 27334 del 16/09/2022, ha accolto il suo ricorso affermando il seguente importante e innovativo principio di diritto: “nel sistema delineato dall’art.18 della L.300/1970, come modificata dalla L. 92/2012, il licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110, co.2 c.c. è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo articolo 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”.

La suprema Corte fonda il suo ragionamento sull’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2018 che avevano appunto sancito la nullità del licenziamento adottato in violazione dell’art. 2110, comma 2, cod. civ. (Cass. S.U. 12568/2018).

Da tale assunto, conseguirebbe un effetto assurdo poiché tutti i casi di licenziamento nullo sono oggi assoggettati alla disciplina del primo comma dell’art. 18 che assicura la cd. tutela reale piena (reintegrazione e risarcimento integrale). È pur vero che il comma 8 dell’art. 18 prevede oggi l’applicazione della cd. tutela reale attenuata di cui al comma 4 (reintegrazione e risarcimento limitato a 12 mensilità), ma ciò, per espressa previsione testuale del medesimo coma 8, riguarda solo le imprese di dimensioni maggiori (più di 15 dipendenti nell’unità produttiva, più di 60 nel complesso). Alle imprese minori, non potendosi applicare ad una fattispecie di nullità la cd. tutela obbligatoria di cui all’art. 8 della L. 604/1966, resterebbe assurdamente applicabile la cd. tutela reale piena sancita dai commi 1 e 2 dell’art. 18, L. 300/70.

 In tal senso si era addirittura espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 22/07/2019, n. 19661.

La pronuncia che si commenta, invece, si fa carico di tale incongruità e la risolve applicando, sebbene con motivazione non chiarissima, anche al licenziamento adottato dalle imprese minori in violazione dell’art. 2110, secondo comma, cod. civ., il regime sanzionatorio “speciale” previsto dal settimo comma dell’art. 18, L. 300/70 che, come si è detto, prevede la cd. tutela reale attenuata. In tal modo la Suprema Corte uniforma la disciplina sanzionatoria del licenziamento per superamento del periodo di comporto in ogni tipo di azienda, indipendentemente dalla sussistenza del requisito dimensionale.


Si tratta certamente di un tentativo encomiabile che tuttavia non può tranquillizzare le aziende di minori dimensioni sia per la pesantezza del regime sanzionatorio comunque individuato sia per la permanenza di un contrasto all’interno della Cassazione che andrebbe sanato con un ulteriore intervento delle Sezioni Unite.


Quanto innanzi vale, peraltro, solo per i rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D. lgs. 23/2015. Ai sensi di quest’ultima normativa, non pare possa invece dubitarsi dell’applicazione della cd. tutela reale piena in tutti i casi di licenziamento illegittimo per violazione del secondo comma dell’art. 2110 cod. civ., posto che l’art. 1 di tale disciplina la prevede per tutti i casi di licenziamento nullo, senza distinzioni in ordine alla dimensione dell’azienda.

Alla luce di tali nuovi orientamenti giurisprudenziali, il licenziamento per superamento del periodo di comporto diventa atto estremamente delicato e rischioso anche nelle imprese minori.


Dr.ssa Anna Campione
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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