Licenziamento del socio-lavoratore

Quale “destino” per il rapporto associativo?

Con sentenza n. 1340 del 1.12.20, il Tribunale di Velletri ha ritenuto che, in caso di licenziamento del socio – lavoratore, quando vi è connessione fra le cause del licenziamento e quelle dell’esclusione, il giudizio è di competenza del giudice del lavoro.

Circa il destino dei due rapporti (lavorativo e associativo), continua il Tribunale, può comunque arrivarsi a conclusioni diverse ritenendosi legittima l’esclusione da socio (perchè si sono perfezionate le cause di esclusione previste dallo statuto) ma illegittimo il licenziamento (perchè la fattispecie è sanzionata dal CCNL in via conservativa) conseguendone però la sola tutela risarcitoria ex art. 8, L. 604/66.

La sentenza di Velletri fa applicazione di alcuni principi sanciti dalle Sezioni Unite del 2017.

Sul piano operativo, è consigliabile quindi per la cooperativa prevedere cause di esclusione “ampie” (purchè conformi all’art. 2533 cod. civ. ecc.) che legittimerebbero facilmente l’esclusione dei soci ai quali, resterebbe, in caso di violazione del CCNL, solo la tutela obbligatoria (art. 8, L. 604/66).
Inutile dire che, in questo modo, si finisce per attenuare la stabilità del posto di lavoro dei soci di cooperative. Però la cosa appare coerente con la natura associativa e mutualistica del rapporto collegato a quello di lavoro.

Per i soci che siano lavoratori autonomi l’esclusione non comporterebbe ovviamente nessuna tutela ulteriore, neanche la tutela obbligatoria.

Avv. Danilo Volpe
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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