Tale aliquota agevolata si applica ai premi di risultato di importo fino a 3mila euro. Per usufruire di tale agevolazione fiscale, però, il dipendente “premiato” deve aver percepito, nell’anno precedente a quello di elargizione del premio, un reddito da lavoro dipendente inferiore a € 80.000.
Attenzione, però, all’elargizione dei premi. Occorre, infatti, 1) un accordo collettivo aziendale o territoriale nel quale le parti individuano i parametri di produttività, qualità, efficienza e innovazione che siano incrementali rispetto a un arco temporale preso a confronto; 2) alla fine del periodo di maturazione del premio si deve poter misurare un incremento di almeno uno degli indicatori prescelti; 3) l’accordo di secondo livello deve essere stato sottoscritto con ragionevole anticipo.
In ragione della nuova aliquota fiscale, quindi, diviene assolutamente vantaggioso istituire premi individuali di risultato, adottando però i dovuti accorgimenti per evitare successivi controlli (e sanzioni) da parte di Agenzia delle Entrate ed Enti previdenziali.
Avv. Danilo Volpe