Le nuove facoltà degli Ispettori del Lavoro

Quali sono le novità introdotte dal DL 76/2020?

La legge 11.09.2020, n. 120 (di conversione del d.l. 16.7.2020, n. 76) ha introdotto una serie di importanti modifiche al d.lgs. 124/2004 ed, in particolare, ai poteri attribuiti ai funzionari ispettivi in sede di ispezione.

In primis, con riguardo al potere di emanare la diffida accertativa di cui all’art. 12 del d.lgs. 124/2004 (il titolo esecutivo di formazione amministrativa che gli ispettori possono emettere in favore dei lavoratori nel caso in cui ravvisino inosservanze alla disciplina contrattuale da cui derivino crediti patrimoniali del lavoratore – ad es. retribuzioni o indennità non corrisposte), vengono estese le garanzie del credito del lavoratore, potendo la diffida essere oggi emanata non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche di tutti quei soggetti coobbligati in solido per i crediti accertati (ad esempio, committenti nei contratti di appalto, utilizzatori nella somministrazione, distaccatari nel distacco internazionale). Un’ulteriore novità è rappresentata dall’eliminazione del provvedimento di validazione, per cui la diffida acquista immeditatamente efficacia di titolo esecutivo ed entro 30 giorni il destinatario può alternativamente presentare istanza per il tentativo di conciliazione o ricorso amministrativo.

Per quanto riguarda, invece, il potere di disposizione (vale a dire la facoltà, attribuita ai soli ispettori dell’INL, di specificare un obbligo già previsto dalla legge in via generale, adattandolo alla specifica fattispecie considerata), esso potrà ora essere utilizzato in tutti i casi in cui l’irregolarità rilevata non comporti già l’applicazione di una sanzione amministrativa o penale. Con circolare n. 5/2020, l’INL ha precisato che tale provvedimento potrà essere emanato anche in casi di violazione di norme del contratto collettivo. È il caso di sottolineare che il CCNL deve essere vincolante per il datore di lavoro (in quanto iscritto alle organizzazioni stipulanti ovvero perchè lo abbia espressamente o implicitamente recepito). Con il provvedimento di disposizione l’Ispettorato non potrà, quindi, rendere vincolante per il datore di lavoro un contratto collettivo che egli non sia tenuto ad applicare, poiché ciò altererebbe il sistema delle fonti del nostro ordinamento sindacale disciplinato dall’art. 39 Cost.. Il provvedimento di disposizione è immediatamente esecutivo e l’eventuale ricorso (da presentare entro 15 giorni) non ne sospende l’esecutività.

 

Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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