Uno dei quesiti più frequenti in ambito aziendale riguarda la possibilità per il datore di lavoro di richiedere prestazioni straordinarie ai propri dipendenti, e se questi ultimi possano o meno rifiutarsi.
Il quadro normativo
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 66/2003, il lavoro straordinario è regolato dalla contrattazione collettiva. In assenza di disposizioni specifiche da parte di quest’ultima, è invece necessario un accordo individuale tra azienda e lavoratore, con un limite massimo di 250 ore annue.
Occorre quindi valutare se la contrattazione collettiva di riferimento contenga o meno previsioni in merito all’obbligatorietà dello straordinario.
Nel caso in cui il CCNL di categoria preveda l’obbligo per il lavoratore di prestare lavoro straordinario, non risulta necessario il consenso del lavoratore.
E’ quanto di recente ha stabilito anche il Tribunale di Bari, sez. lavoro, dr.ssa Vernia, con sentenza del 06.02.2025, n. 472.
Il caso del CCNL Commercio (Confcommercio)
La sentenza innanzi indicata esamina una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione del CCNL Commercio e rileva che esso prevede espressamente che il datore di lavoropossa richiedere al singolo lavoratore fino a 250 ore di straordinario all’anno.
In questo caso specifico, dunque, l’obbligo per il dipendente sussiste, senza necessità di un consenso specifico.
Ma attenzione: correttezza e buona fede prima di tutto
Il potere datoriale va esercitato, in ogni caso, nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede. In pratica:
- Va privilegiata la richiesta volontaria,
- Solo in caso di mancanza o insufficienza di adesioni si può procedere con direttive vincolanti,
- La richiesta deve poggiare su esigenze organizzative o produttive, eventualmente dimostrabili.
✍️ Inserimento di clausole nei contratti di assunzione
È possibile prevedere, nei contratti di assunzione, una clausola che impegni il lavoratore a svolgere straordinario in occasioni particolari, purché:
- siano chiaramente definite le situazioni e i limiti,
- sia fatto esplicito richiamo al CCNL di riferimento.