Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting

Con la legge di conversione del D.L. 30/2021 ora il quadro normativo è definitivo

Con il D.L. 13.03.2021 n. 30 il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti di sostegno per fronteggiare la crisi economica e lavorativa causata dalla diffusione del Covid-19. Ora l’approvazione della legge di conversione (L. n.61 del 06.05.2021), che ha introdotto alcune modifiche, il quadro normativo si è finalmente definito come segue.
 

Genitori con figli minori di 16 anni o disabili. L’art. 2 del citato D.L. inserisce delle agevolazioni per i lavoratori dipendenti genitori di figlio minore di sedici anni, che possono – alternativamente all’altro genitore – svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile per il periodo corrispondente alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, dell’infezione da Sars-CoV-2 del figlio o alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio si estende ad entrambi i genitori di figli di ogni età che presentino una disabilità accertata, disturbi specifici dell’apprendimento o bisogni educativi speciali. Tali misure sono applicabili a partire dal 13 marzo 2021 sino al 30 giugno 2021, in base a quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo.

 
Diritto alla disconnessione. Al comma 1-ter è previsto il diritto alla disconnessione dagli strumenti tecnologici per il lavoratore che presti la sua prestazione lavorativa in modalità agile, con il fine di tutelare il diritto al riposo e alla salute e nel rispetto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché da specifici accordi fra le parti.

 
Congedi parentali aggiuntivi. Nel caso in cui non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, il comma 2 riconosce al lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, la possibilità di astenersi dal lavoro per i periodi già indicati al comma 1 e 1-bis (sospensione attività didattica del figlio, infezione da Sars-CoV-2 del figlio o quarantena del figlio). Per tali periodi di astensione, il comma 3 del medesimo articolo, prevede che sia riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, in luogo di quest’ultima.

Il comma 4 del medesimo articolo, inoltre, prevede che i periodi di congedo parentale di cui abbiano fruito i genitori durante i periodi su indicati (sospensione attività didattica figlio minore, infezione Sars-CoV-2 figlio o quarantena figlio) possano essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
 

Congedi non retribuiti. Ancora, al comma 5, è prevista la possibilità per uno dei genitori di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, indennità o riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto, purché ricorrano le condizioni di cui al comma 2 (quando cioè la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile).
 

Bonus baby sitting. A determinate categorie di lavoratori (fra le quali iscritti alla gestione separata, lavoratori autonomi, comparto sicurezza, settore sanitario e assistenti sociali), indicate espressamente al comma 6 dell’articolo 2 della predetta legge, è riconosciuta la possibilità di chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali, da utilizzare nei casi di cui al comma 1.

Limiti di spesa. Tutti i benefici di cui si è detto sono riconosciuti nel limite di spesa di 299,3 milioni di euro per l’anno 2021. Le modalità di accesso ai benefici sono stabilite dall’Inps, il quale provvede al monitoraggio del limite di spesa. Una volta raggiunto tale limite, l’Istituto non prenderà in considerazione altre domande. È necessario quindi affrettarsi.

Dott.ssa Anna Campione
Studio Legale Associato Stolfa Volpe 

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