La prescrizione decorre nel corso di qualsiasi rapporto di lavoro

Il Tribunale di Milano consolida un orientamento giurisprudenziale sempre più consistente

Il Tribunale di Milano, nella sentenza allegata (n. 523/2020 pubblicata il 26/05/2021) conformandosi all’orientamento espresso dalla Corte d’Appello scaligera e da diverse altre pronunce di merito, ha affermato il principio secondo cui la prescrizione non resta sospesa neanche nei rapporti di lavoro svoltisi in unità produttive con più di 15 dipendenti. Ritiene il Tribunale che “Il testo attualmente vigente dell’art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell’ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale”.

La sentenza conforme della Corte d’Appello di Milano n. 2048/19 del 25 novembre 2019 è citata nella motivazione della medesima sentenza (App. Milano, Sez. lav., 30 aprile 2019, n. 376). Altri precedenti conformi sono: Trib. Firenze, Sez. lav., 16 gennaio 2018, n. 25; Trib. Milano, Sez. lav., 16 dicembre 2015, n. 3460, tutte pubblicate in “Il Quotidiano Giuridico”, unitamente alla sentenza in esame). Alleghiamo anche la sentenza del Tribunale di Bergamo del 14/7/2017 n. 585 (inedita per quanto consta) che assume particolare rilevanza in quanto svolge il suo ragionamento, arrivando alle medesime conclusioni delle altre pronunce, considerando anche le modifiche introdotte dal D. Lgs. 23/2015 (Jobs Act).

Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale e considerando che tutte le pronunce edite o conosciute si stanno orientando nello stesso senso (nonchè considerando che tali pronunce si sono in gran parte espresse sulla riforma Fornero senza considerare gli interventi ancor più riduttivi del Jobs Act), le aziende non possono più fare affidamento sulla decorrenza della prescrizione quinquennale in corso di rapporto di lavoro. E i lavoratori potranno presumibilmente rivendicare i loro crediti di lavoro senza alcun limite purchè si attivino entro cinque anni dalla cessazione del rapporto.

In realtà, in mancanza di una pronuncia della Cassazione, la problematica resta più che aperta e le aziende continueranno certamente a sollevare l’eccezione di prescrizione. La conseguenza è che su un tema così delicato e su un istituto finalizzato da dare certezze alle parti, regna la più assoluta incertezza. Sarebbe oltremodo opportuno un intervento del legislatore: la prescrizione, per sua natura e per la funzione che l’istituto riveste nell’ordinamento giuridico, non può essere lasciato in balia degli orientamenti della giurisprudenza, come accade in Italia da circa cinquat’anni. 

Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe. 

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