La giurisprudenza continua la demolizione dell’operazione Poseidone (INPS)

Cass. 27 gennaio 2021 n. 1759 precisa cosa rientra nell'attività amministrazione

Questa non recentissima ma importante sentenza della Cassazione interviene a precisare il quadro interpretativo relativo alla vexata quaestio della doppia contribuzione previdenziale (rispettivamente alla gestione commercianti e alla gestione separata) dei soci e amministratori delle società commerciali. Sul tema, l’Istituto di previdenza, come gli operatori del settore ricorderanno bene, avviò qualche anno fa quella che venne pomposamente chiamata “operazione Poseidone” che portò all’emanazione di un enorme numero di cartelle esattoriali ed avvisi di addebito a carico di altrettante aziende commerciali. Ciò avveniva, come spesso capita in materia di contribuzione previdenziale, a seguito di una lunga serie di contrasti interpretativi sfociati in pronunce giurisprudenziali contrastanti, interventi della Cassazione a Sezioni Unite e persino leggi di interpretazione autentica.

L’INPS, una volta definitasi la situazione normativa, era infine partito con una vasta campagna di recupero volta a richiedere la doppia contribuzione a tutti gli amministratori di società commerciali che avessero indicato, nella propria dichiarazione dei redditi, quella svolta nell’azienda, come attività principale. L’operazione è stata però (apparentemente) demolita dalla giurisprudenza che ha sancito una serie di principi atti inficiare o rendere di ardua attuazione le pretese dell’INPS di iscrizione e versamento alla gestione commercianti. In particolare, ha stabilito che:

 – che barrare una casella sulla dichiarazione dei redditi non equivale a rilasciare una dichiarazione confessoria e neanche a creare una presunzione relativa a favore dell’INPS con conseguente onere della prova a carico dell’istituto in ordine a tutti i presupposti soggettivi e oggettivi dell’obbligo contributivo alla gestione commercianti;

 – che tale obbligo contributivo riguarda solo le “piccole imprese”;

 – che tale obbligo sorge solo se il socio non si limita a svolgere il ruolo di amministratore nella società ma vi svolge anche una ulteriore attività lavorativa collaborando alla gestione dell’impresa.

 Con la sentenza che si allega, la Cassazione (in realtà confermando semplicemente la correttezza formale della decisione assunta sul punto dal giudice di appello) ha ulteriormente precisato che rientrano tranquillamente nell’attività di amministrazione quella di supervisione dell’andamento aziendale, fungere da riferimento e clienti o fornitori e assumere o licenziare i dipendenti.

In realtà l’operazione Poseidone si è conclusa comunque in attivo per l’INPS in quanto molti contribuenti, in ragione dell’importo esiguo delle cartelle, non hanno proposto opposizione e hanno pagato. E si tratta della maggioranza. Hanno adito il giudice solo le aziende di maggiori dimensioni o comunque quelle più attente alla tutela dei propri diritti. Nel complesso, dunque, l’operazione si è risolta in un danno ingiusto per una vasta platea di piccoli contribuenti e per un danno di immagine per i loro consulenti che a causa di un’incertezza interpretativa protrattasi per anni non sapevano cosa consigliare ai propri clienti.

Per un’utile ricostruzione della complessiva vicenda si veda (qui) il saggio scientifico pubblicato dall’avv. Danilo Volpe sulla Rivista Giuridica del Lavoro e (qui) alcuni articoli pubblicati su Italia Oggi all’inizio di questa vicenda.

L’Operazione Poseidone ha visto l’ANCL impegnata in prima persona.

Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe 

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