La Corte di Cassazione conferma che la perdita del beneficio deve essere proporzionata all’entità dell’inadempienza

La Corte di Cassazione, confermando una sentenza della Corte d’Appello di Bari, con l’ordinanza allegata, afferma la perdurante vigenza e l’applicabilità anche al settore agricolo della norma calmieratrice di cui al comma 10 del DL. 338/1989 secondo cui la perdita del beneficio deve essere proporzionata all’entità dell’inadempienza.

La Corte ribadisce anche il principio secondo cui quando l’inadempienza riguarda uno specifico lavoratore, la perdita dei benefici resta limitata a quel lavoratore e non si estende agli altri (diversamente da quanto avviene, invece, in caso di perdita del DURC).

È assurdo che l’INPS abbia tentato di sostenere in questo giudizio, contro una giurisprudenza consolidata, che l’inadempienza verso un lavoratore faccia perdere i benefici per tutto il personale. Nella motivazione si cita anche un precedente, sempre della Cassazione, nello stesso senso: Cass., Sez. lavoro, Sent., 05/10/2007, n. 20891.

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