La Cassazione penale è la prima ad esprimersi sulla questione inerente la possibilità di ascrivere alla responsabilità del datore di lavoro le infzioni da covid 19 che si verifichino in azienda, pur in presenza di vistose inadempienze.
“in assenza di qualsivoglia accertamento circa l’eventuale connessione tra l’omissione contestata al ricorrente e la seguente diffusione del
virus non sia possibile ravvisare, nel caso de quo, la sussistenza del nesso di causalità tra detta omissione e la diffusione del virus all’interno della casa di riposo. Ed invero, alla stregua del giudizio contro fattuale, ipotizzando come realizzata la condotta doverosa ed omessa dall’indagato, non è possibile desumere ‘con alto grado di credibilità logica o credibilità razionale’ che la diffusione/contrazione del virus Covid-19 nei pazienti e nei dipendenti della casa di riposo sarebbe venuta meno. Non è da escludere, infatti, che qualora l’indagato avesse integrato il documento di valutazione dei rischi e valutato il rischio biologico, ex art. 27 D. Igs. 81/2008, la propagazione del virus sarebbe comunque avvenuta per fattori causali alternativi”.
La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un sequestro penale di una casa di riposo nell’ambito della quale erano state riscontrate gravi carenze nel DVR e nelle misure di prevenzione specifiche anti pandemiche.
Si conferma l’opinione espressa da questo Studio in ordine alle difficoltà di imputare al datore di lavoro, in generale, i contagi riscontrati fra i dipendenti e le relative conseguenze patologiche, proprio per l’impossibilità di provare il nesso di causalità diretto.
Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe