Pubblichiamo lo stralcio degli articoli 31 e 32 del DL 50/2022, in vigore dal 18 maggio 2022, che disciplinano l’indennità una tantum di euro 200,00 che lavoratori e pensionati, ma non solo, riceveranno a partire dal mese di luglio 2022.
L’indennità è erogata ai dipendenti che avendo un reddito inferiore a 35.000,00 euro annui, hanno beneficiato nel primo quadrimestre 2022, per almeno un mese, dell’esonero del 0,8% sui contributi di cui alla legge di bilancio 2022.
L’indennità verrà erogata per il tramite del datore di lavoro, direttamente in busta paga, e verrà conguagliata nella denuncia mensile contributiva uniemens.
Il datore di lavoro acquisirà dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni erogate dall’Inps quali trattamenti di pensione o reddito di cittadinanza.
Per pensionati, lavoratori domestici, disoccupati, lavoratori dello spettacolo con almeno 50 giornate contributive nel 2021, lavoratori a domicilio, beneficiari del reddito di cittadinanza, sarà direttamente l’Inps a erogare l’indennità, non prima che abbia ricevuto la denuncia mensile contributiva del mese di luglio 2022 da parte dei datori di lavoro.
Pertanto, l’indennità non sarà erogata prima di settembre 2022.