Inapplicabilità nei confronti dell’INPS del termine decadenziale di due anni ex art. 29, D. Lgs. 276/2003

Sentenza Corte di Cassazione n. 37985 del 2.12.2021

Nel riformare la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva ritenuto applicabile la decadenza biennale ex art. 29, D. lgs. 276/2003 anche ai crediti previdenziali accertati nel corso di una ispezione ad una cooperativa, la Corte ha ribadito il recente orientamento per il quale non trova applicazione tale termine di decadenza (dalla cessazione dell’appalto) nei confronti della pretesa dell’INPS di ottenere dal committente il pagamento dei contributi previdenziali omessi dall’appaltatore.

Nel richiamare le proprie precedenti pronunce, la Cassazione ha ribadito un orientamento – che si pone in contrasto (almeno apparente) con il dato testuale della norma – rilevando che il diritto dell’istituto al versamento dei contributi non si confonde con il diritto del lavoratore ad ottenere tale versamento; e che il riferimento contenuto nell’art. 29 riguarda solo quest’ultimo, posto che il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto distinti.

Occorre quindi prendere atto di un cambio di orientamento della giurisprudenza di legittimità che si va sempre più consolidando.

E’ il caso di sottolineare, comunque, che resta impregiudicata la decorrenza in costanza dei rapporti di lavoro del termine di prescrizione dei singoli versamenti contributivi che decorre dal momento della maturazione dei relativi crediti dell’istituto. E’ probabile, quindi, che, specie in presenza di rapporti di lavoro protrattisi nel tempo, e specie se l’Istituto, come nel caso di specie, non si sia attivato celermente nei confronti del committente, la prescrizione abbia estinto una parte dei crediti degli enti previdenziali.

Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

Fonte della sentenza: Rivista Giuridica del Lavoro – One Legale Wolters Kluwer

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