Impugnazione della trasformazione del rapporto o della sua imputazione: decorrenza del termine di decadenza ex art. 32, l. 183/20

Sentenza Corte di Cassazione n. 40652 del 17.12.2021
Come noto il cd. Collegato Lavoro (L.183/2010) ha esteso i termini di decadenza previsti per l’impugnazione del licenziamento anche a tutta una serie di altre fattispecie in cui i lavoratore intende far valere una situazione giuridica diversa da quella apparente. Fra le altre, l’art. 32, comma 4, lett. d), di tale legge ha esteso tale regime decadenziale anche a  tutti i casi “in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”. Ad esempio, in caso di appalto illecito, esso si applica all’azione che il lavoratore può esercitare per far accertare l’esistenza di un rapporto diretto con il committente. Ed è proprio il caso esaminato nella sentenza che si allega, in cui alcuni lavoratori adivano nel corso del 2015 il Tribunale di Nocera Inferiore al fine di rivendicare l’esistenza di un rapporto di lavoro nei confronti di un imprenditore che assumevano essere il titolare effettivo del rapporto di lavoro formalmente intestato ad una impresa che si era limitata a fornire la manodopera fino a tutto il 2013. Il Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Salerno, richiamando un precedente della Suprema Corte, dichiarava inammissibile la domanda stante la proposizione della domanda oltre i termini di decadenza previsti dall’art. 32. Ma la Cassazione, con la pronuncia in esame, si pone in consapevole contrasto con il precedente di segno contrario (Cassazione, 13179/17) e accoglie i ricorsi di legittimità dei lavoratori ritenendo ammissibili le in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata. La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che occorre pur sempre un atto o un provvedimento datoriale che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), in un’ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti.

Da ciò discende – secondo la Cassazione – che fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine della applicazione della relativa disciplina.

Ne deriva che – fermo restando il contrasto giurisprudenziale che presumibilmente sarà risolto dalle Sezioni unite – nelle more, chiunque abbia interesse a far decorrere detto termine deve inviare ai lavoratori coinvolti un atto con il quale si comunichi la cessazione del rapporto di lavoro e si escluda l’esistenza di alcun rapporto di lavoro con il committente.

 
Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe
 
Fonte della sentenza: Rivista Giuridica del Lavoro – One Legale Wolters Kluwer
Per un approfondimento della questione si segnala che è in corso di pubblicazione sul n. 2/2022 della Rivista Giuridica del Lavoro una nota d’autore.

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