Il valore delle dichiarazioni spontanee rese agli ispettori

Una recente e ben motivata sentenza del Tribunale di Trani (estensore dr. Luca Caputo) affronta tre temi “caldi” nel contenzioso previdenziale, ribadendo principi fondamentali per aziende, consulenti del lavoro e legali del settore.


I 3 PRINCIPI CHIAVE

Interesse ad agire anche in assenza di avviso di addebito

L’azienda ispezionata può impugnare direttamente il verbale ispettivo, senza attendere la notifica dell’avviso di addebito INPS.

Onere della prova a carico degli enti previdenziali

Anche nel giudizio di accertamento negativo, l’onere di provare la fondatezza delle pretese contributive resta in capo a INPS, INAIL, ecc., pur se convenuti in giudizio.

Valore delle testimonianze in giudizio

Le testimonianze rese davanti al giudice (sotto contraddittorio e garanzia) prevalgono sulle dichiarazioni “spontanee” rese agli ispettori durante l’accesso.


Focus: attendibilità delle dichiarazioni ispettive

I primi due principi sono abbastanza pacifici in giurisprudenza.

Concentriamoci sull’ultimo punto laddove il Tribunale esprime una chiara opzione su un tema che vede orientamenti della giurisprudenza non uniformi; nè vi sono orientamenti consolidati della Cassazione perché la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito (Tribunali e Corti d’Appello).

In realtà, l’esperienza forense insegna che i diversi orientamenti emersi su questo tema derivano proprio dalla diversità delle fattispecie poste all’attenzione dei giudici. Costoro, infatti, in presenza di testi che, senza alcuna spiegazione, si presentino in giudizio a dire esattamente il contrario di quanto avevano dichiarato durante l’ispezione, possono essere facilmente indotti a ritenere più attendibili queste ultime (se poi ritengano le testimonianze false, possono anche decidere di denunciare i dichiaranti).

Ecco allora alcuni criteri pratici per orientarsi in presenza di dichiarazioni rese in sede ispettiva che si ritengano non veritiere.

Occorre preliminarmente verificare se i dichiaranti avevano un interesse specifico che ne avrebbe legittimato la partecipazione al giudizio (ad es. potevano trarre vantaggi diretti o indiretti dal giudizio in termini retributivi o previdenziali); in tal caso, i soggetti dichiaranti sono incapaci a testimoniare (art. 246 c.p.c.) e, a maggior ragione le dichiarazioni da loro rese in sede ispettiva non possono avere alcun valore probatorio.

Se poi i dichiaranti (non in conflitto di interessi) intendono modificare le dichiarazioni rese agli ispettori, essi devono innanzitutto spiegare le ragioni per cui le hanno rese.  

  • Occorre allora evidenziare già nel ricorso al giudice le eventuali irregolarità ispettive; ad es:
  • domande poco chiare o suggestive,
  • istruttoria frettolosa,
  • cattiva interpretazione delle risposte da parte degli ispettori.
  • i testimoni devono inoltre confermare in udienza le circostanze che giustificano la rettifica delle precedenti dichiarazioni.
  • Ricorrendo tali elementi anche il Giudice è più facile che possa orientarsi a ritenere più attendibili le testimonianze rese in giudizio.

Stiamo parlando, naturalmente, di mere irregolarità del verbale; se, invece, le verbalizzazioni fossero false, occorrerebbe proporre querela di falso.


La lezione per le aziende e i professionisti

La gestione del contenzioso previdenziale richiede sinergia costante tra:

  • Consulente del Lavoro,
  • Direzione HR,
  • Legale incaricato.

Solo un approccio coordinato consente di tutelare efficacemente l’azienda.


La lezione per gli ispettori Un’ispezione in cui sia stato rispettato pienamente il principio e le garanzie del contraddittorio nell’assunzione delle dichiarazioni spontanee di lavoratori o dei terzi corre meno rischi di essere “ribaltata” in giudizio.

Pin It on Pinterest