Importante e autorevole sentenza del Tribunale di Trani, a firma della presidente Angela Arbore, in cui si stabiliscono tre principi:
- la seconda proroga del contratto a termine deve essere necessariamente causale (scontato);
- in caso di successione di una serie di contratti a tempo determinato il termine di impugnazione decorre dalla cessazione dell’ultimo contratto (la cassazione dice il contrario);
- le transazioni intervenute in sede sindacale non sono inoppugnabili se non risulta una effettiva assistenza del lavoratore da parte della organizzazione sindacale, se non viene provato per iscritto che il lavoratore (non iscritto alla organizzazione che lo assiste) abbia almeno rilasciato un mandato specifico al sindacato (che deve essere allegato alla transazione e conservato unitamente ad essa) e sopratutto se emerge dal testo della transazione che il lavoratore non abbia ottenuto alcun effettivo vantaggio dalla transazione (nel caso di specie gli erano stati versati solo il TFR e le competenze di fine rapporto maturati).
Quest’ultimo principio, forse il più importante, ricalca orientamenti in qualche misura già apparsi nella giurisprudenza anche di Cassazione (sentt. 24024/2013, 28448/2018, 20780/2007) e si aggiunge all’importante pronuncia del Tribunale di Roma 4354/2019 che ha statuito la necessità che le conciliazioni sindacali seguano puntualmente regole e procedure previste dalla contrattazione collettiva (e che se la contrattazione collettiva non prevede espressamente procedure conciliative non è possibile stipulare in sede sindacale transazioni inopponibili).
Ora, il fatto che tali principi siano stati chiaramente recepii ed esplicitati nella autorevole pronuncia della presidente del Tribunale di Trani, li rende strettamente cogenti per tutti gli operatori locali.
Diventa quindi necessario rispettarli puntualmente nelle procedure conciliative in sede sindacale. Pena l’invalidità di tali transazioni.