Il Tribunale di Ravenna insiste: nuova questione di costituzionalità dell’art. 18, comma 7

Illegittima la "manifesta insussistenza" richiesta solo per i licenziamenti economici

Il Giudice del Lavoro di Ravenna, dopo aver adito in una prima occasione la Corte Costituzionale ottenendo la declaratoria di parziale incostituzionalità dell’art. 18 comma 7 dello Statuto dei Lavoratori, rimette nuovamente la questione al vaglio della Consulta, stavolta con riferimento al carattere di “manifesta” insussistenza richiesto dalla norma nell’ambito dei soli licenziamenti economici per l’applicazione della tutela reintegratoria.
 
La Corte Costituzionale, a seguito della rimessione da parte del Tribunale di Ravenna, aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 18, comma 7, nella parte in cui prevedeva la mera facoltà e non anche l’obbligo per il Giudice di reintegrare il lavoratore nelle ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento.

Una volta ricevuto nuovamente il fascicolo di causa, tuttavia, il Giudice del Lavoro di Ravenna (nella persona del dott. Dario Bernardi) ha sollevato un ulteriore dubbio di costituzionalità della medesima norma: si chiede, in particolare, il Giudice a quo come mai solo nelle ipotesi di licenziamento per g.m.o. il legislatore richieda che l’insussistenza del fatto sia “manifesta” per poter applicare la tutela reale, posto che – nelle medesime ipotesi di licenziamento disciplinare – è richiesta la semplice “insussistenza del fatto”, senza alcun riferimento alla sua natura manifesta. La disparità di trattamento, peraltro, si avrebbe anche con riferimento all’ipotesi di violazione dei criteri di scelta nell’ambito dei licenziamenti collettivi. 

Ciò costituirebbe – secondo il rimettente – una ulteriore illegittima disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi di licenziamento affette dal medesimo grado di invalidità, che andrebbe a violare plurime disposizioni costituzionali: sono ben sette, infatti, i possibili vizi contestati, che vanno dalla violazione dell’art. 3 della Costituzione (con riferimento sia al primo che al secondo comma), alla ingiusta inversione dell’onere della prova gravante sul lavoratore, sino alla illogicità ed indeterminatezza del criterio utilizzato.
 
Tutti i suddetti dubbi di costituzionalità, dunque, hanno indotto il Giudicante a sospendere nuovamente il medesimo giudizio ed a rimettere ancora una volta la questione al vaglio della Corte Costituzionale.
 
Staremo a vedere se quest’ultima, anche in questa occasione, darà ragione al Giudice di Ravenna.

Avv. Paolo Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

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