Il D.lgs. n. 24/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria a tutela dei c.d. “whistleblowers”, persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Nonostante la materia del whistleblowing fosse già regolata dapprima dalla L. 190/2012 e poi dalla L. 179/2017, si è avvertita la necessità di fissare uno standard europeo minimo di tutela per i c.d. “whistleblowers”.
Cosa prevede, quindi, il nuovo D.lgs. 24/2023?
- Estensione dell’adozione del sistema di protezione:Mentre in passato gli obblighi relativi al servizio di segnalazione e di tutela erano previsti solo per gli Enti dotati di Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e per le PP.AA., con il nuovo decreto l’adozione di un sistema di whistleblowing viene estesa, rendendola obbligatoria per le società che nell’ultimo anno abbiano impiegato più di 50 dipendenti e per gli Enti che – indipendentemente dal numero – operano in specifici campi.
- Ampliamento della definizione di whistleblower ed estensione della tutela ad altri soggetti: Viene ampliata la definizione di whistleblower a categorie che finora erano rimaste escluse dalla legislazione nazionale (come ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti e stakeholder) e oltre al soggetto segnalante, la tutela viene estesa anche ad altri soggetti, come i c.d. facilitatori, colleghi e parenti fino al 4 grado.
- Previsione di canali esterni di segnalazione:Mentre in passato erano previsti solo canali di segnalazione interni all’Ente, con il nuovo Decreto vengono previsti anche canali di segnalazione esterni (utilizzati nel caso in cui il canale interno non sia stato attivato o non sia conforme alla normativa o in caso di segnalazione interna priva di esito o con esito negativo o nel caso di timore di ritorsione nell’utilizzo del canale interno), la cui gestione è demandata all’ ANAC.
- Previsione di una gestione operativa delle segnalazioni:Elemento di maggiore novità riguarda la disciplina della gestione delle segnalazioni, prevedendo l’individuazione di una persona o ufficio interno o esterno autonomo, con personale appositamente formato. Una volta ricevuta la segnalazione, il gestore deve trasmettere l’avviso di ricevimento al segnalante entro 7 giorni dal ricevimento e dopo aver dato seguito alla segnalazione, deve darne riscontro entro 3 mesi al segnalante. La documentazione relativa alla segnalazione deve essere conservata e archiviata, ma non oltre 5 anni.
- Introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie:il nuovo D.lgs. 23/2023 prevede soprattutto l’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogabili dall’ANAC (molto pesanti a carico delle aziende: da € 10.000 a € 50.000 in caso ritorsioni, ostacolo alle segnalazioni e violazione dell’obbligo di riservatezza o di omessa predisposizione dei canali di segnalazione o delle relative procedure per la gestione e l’effettuazione delle segnalazioni; molto più tenui, da € 500 a € € 2.500, a carico del segnalante, nel caso di accertamento della sua responsabilità penale per diffamazione o calunnia).
Il D.lgs. 24/2023 entrerà in vigore il 15 luglio 2023. Un’entrata in vigore differita, a partire dal 17 dicembre 2023, è prevista solo per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati fino a 249.
Avv. Anna Campione
Studio Legale Stolfa Volpe