Il licenziamento illegittimo in quanto sproporzionato rispetto al fatto contestato: quali conseguenze

La cassazione rende un po' meno rischioso il licenziamento disciplinare

La cassazione interviene a fare ulteriore chiarezza sull’interpretazione dell’art. 18, I. 300/1970 e in particolare sulle conseguenze derivanti dal giudizio di illegittimità di un licenziamento per violazione del principio di proporzionalità fra infrazione e sanzione sancito dall’art. 2106 cod. civ.. Rileva il giudice delle leggi che l’art. 18, nella formulazione derivata dalla novella del 2012, ha introdotto una graduazione delle ipotesi di illegittimità del licenziamento disciplinare, facendo corrispondere a quelle più pacifiche ed evidenti la sanzione della reintegrazione e prevedendo, invece, la tutela risarcitoria per tutte le altre (in motivazione si richiama, nello stesso senso, Cass. 25 maggio 2017, n. 13178; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25534; Cass. 14 dicembre 2018, n. 32500). In altre parole, e secondo una coerente interpretazione sistematica della lettera dell’art. 18, quarto comma, la regola generale è rappresentata dalla tutela meramente indennitaria mentre quella reintegratoria assume carattere di eccezione, con la conseguenza che restano vietate operazioni ermeneutiche che la estendano oltre le ipotesi espressamente previste dalla legge (attribuisce alla tutela indennitaria una “valenza di carattere generale” anche Cass. SS.UU. 27 dicembre 2017, n. 30985). Secondo la Corte, la chiara ratio del nuovo regime è che la tutela reintegratoria presuppone l’abuso consapevole del potere disciplinare e quindi una sicura e chiaramente intellegibile conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, della illegittimità del provvedimento espulsivo o perchè adottato per un fatto del tutto insussistente o perchè punito dalla contrattazione collettiva con sanzione diversa dal licenziamento (così anche Cass. 9 maggio 2019, n. 12365).
 
Ne deriva, secondo la Corte, che anche la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato può comportate la reintegrazione solo quando sia particolarmente evidente perchè emerga chiaramente dalle previsioni del contratto collettivo ovvero del codice disciplinare applicabile, che a quel fatto facciano corrispondere una sanzione conservativa (così anche Cass. 19 luglio 2019, n. 19578).

Alla luce di questi orientamenti giurisprudenziali, come si vede ormai abbastanza consolidati, appare evidente che una valutazione del giudice in ordine alla “non proporzionalità” del licenziamento, quando non vi sia una palese violazione del contratto collettivo, pur essendo certamente possibile (perchè il giudice, nell’interpretare norme imperative come l’art. 2016 e la L. 604/66, non può essere vincolato dal contratto collettivo) non può tuttavia comportare l’applicazione della tutela reintegratoria di cui al IV comma dell’art. 18.

Avv. Francesco Stolfa
Studio Legale Associato Stolfa Volpe

Pin It on Pinterest